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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Di  più,  parrebbe  l’asserita  “unicità  del  tessuto  culturale  e  giuridico  del
             nostro Paese” a porsi quale ostacolo insormontabile per la ricerca di soluzioni
             diverse. Sennonché, proprio provando a ragionare su questo mito della unicità
             della cultura che “fa apparire i confini culturali come fossero ermetici, invece
             che fluidi e flessibili” , forse il giudice avrebbe potuto sfruttare l’occasione del
                                 (57)
             caso concreto per interrompere una certa prassi giurisprudenziale riprendendo
             quelle decisioni che avevano permesso, qualche anno prima, di guardare alla
             diversità senza paura, tra l’altro, per la sicurezza pubblica . Queste considera-
                                                                    (58)
             zioni, mentre evidenziano di qua e di là dall’Oceano gli effetti della questione
             kirpan nelle rispettive giurisprudenze, obbligate entrambe ad alcuni momenti di
             riflessione approfonditi poi in dottrina, costituiscono altresì lo spunto per veri-
             ficare se ci sia stata (e nel caso quale sia stata) nei due ordinamenti una risposta
             da parte del legislatore. Per osservare, in altre parole, se quest’ultimo, intercet-
             tando il sentire sociale e le suggestioni dei giudici, abbia avvertito in qualche
             modo  la  necessità  di  offrire  ai  propri  consociati  nuove  regole  per  il  vivere
             comune, ovvero, di ripensare quelle già esistenti alla luce degli eventi.
                  Diverse, ancora una volta, e per certi aspetti sorprendenti, le strade per-
             corse da Canada e Italia.

             4.1 Quebéc contro Canada: il modello interculturale alla prova
                  L’8 febbraio del 2007 il primo ministro del Québec annunciava l’istituzio-
             ne della Commission de consultation sur les pratiques d’accomodement reliées aux différences
             culturelles  . Secondo il decreto del Governo tale Commissione avrebbe avuto
                     (59)
             il mandato:
                  a)  de dresser un portrait des pratiques d’accommodement qui ont cours au Québec;
                  b)  d’analyser les enjeux qui y sont associés en tenant compte des expériences d’autres
             sociétés;
                  c)  de mener une vaste consultation sur ce sujet;
                  d)  de formuler des recommandations au gouvernement pour que ces pratiques d’accom-
             modement soient conformes aux valeurs de la société québécoise en tant que société pluraliste,
             démocratique et égalitaire  (60).
             (57)  Cfr. R. DWORKIN, Religione senza Dio, cit., pag. 120. Si veda anche G. BAUMANN, L’enigma mul-
                  ticulturale, cit. e F. JULLIEN, L’identità culturale non esiste, cit.
             (58)  In particolare si consulti da un lato Corte di Cassazione pen., sez. I, 24 febbraio 2016 n.
                  25163 e Id., 1° marzo 2016, n. 24739; dall’altro, le sentenze dei Tribunali di Cremona (19 feb-
                  braio 2009) e di Piacenza (24 novembre 2014) e i decreti di archiviazione dei Tribunali di
                  Modena (9 agosto 2003) e di Vicenza (28 gennaio 2009) che sembravano collocare la nostra
                  giurisprudenza nel solco di quella internazionale in materia.
             (59)  Si tratta della Commissione più nota con il nome di Commission Bouchard-Taylor.
             (60)  Così il Rapport. Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation (versione abrégé), a cura di G. BOUCHARD,

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