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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
non ben definiti «altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze» sempre
che non siano «adoperati come oggetti contundenti». Recuperare la dimensione
di simbolo religioso del kirpan, la sua normale natura e funzione (così come
pare considerare il legislatore quanto alle aste delle bandiere, dei cartelli e degli
striscioni); ponderarne meglio la supposta pericolosità tenendo conto delle
modalità di verificazione del fatto e dei luoghi di dell’accadimento (52) (così come,
ancora una volta, sembra valutare il legislatore quando considera la fattispecie
in relazione alle pubbliche manifestazioni e ai cortei); riflettere, infine sulle con-
dizioni soggettive del portatore. Tutto questo avrebbe forse fatto prevalere il
bilanciamento degli interessi a vantaggio del diritto alla libertà religiosa del fede-
le indipendentemente dall’essere costui immigrato o cittadino.
4. Note di comparazione tra Canada e Italia
2 marzo 2006 - 31 marzo 2017. Due Supremi organi giudicanti (la Corte
canadese e la Cassazione italiana) esaminano un caso simile (il porto del kirpan
a scuola ovvero fuori dalla propria abitazione) che pone lo stesso interrogativo:
come accordare l’esercizio del diritto di libertà religiosa (concepito non quale
diritto assoluto, incontrando esso limiti nell’ordinamento giuridico) e l’esigenza
di sicurezza nell’ambito scolastico o, più in generale, in luogo pubblico. Le solu-
zioni proposte e le motivazioni offerte dalle Corti sottendono, evidentemente,
differenti approcci alla gestione della diversità di religione. Comune sembra
essere l’idea di trovare un momento di sintesi individuando un nucleo non
sacrificabile di beni giuridici, valori e diritti fondamentali nel rispettivo ordina-
mento costituzionale.
La via canadese evita qualsiasi logica di integrazione e più che mai di assimi-
lazione del diverso. Anzi, in una prospettiva multiculturale contribuisce al man-
(53)
tenimento dell’alterità riconosciuta quale valore ex art. 27 della Charte canadienne
(52) Anche la Corte Suprema canadese si era soffermata sul luogo in cui il kirpan viene portato
dal fedele riflettendo su alcune sentenze dei giudici di primo grado che avevano deciso in
merito alla presenza di esso nelle sale di udienza e in aereo. Sul presupposto che chaque milieu
est particulier et possède des caractérisstiques qui lui sont propres et qui justifieront un niveau de sécurité dif-
ferent selon les circonstances e che il ne fait aucun doute que la sécurité est une considération tout aussi impor-
tante dans les écoles que dans les avions et les cours de justice, la Corte giustificava in quei casi il divieto
del kirpan. Effettuava comunque un bilanciamento tra diverse esigenze. In Hothi contro R.
(1985, 3 WWR 256 BR Man.) - [sala di udienza] - evidenziava come le juge qui a interdit le porte
du kirpan dans la salle d’audience avait devant lui une personne accusèe de voies de fait en vertu de l’art. 245
du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34. In Nijjar contro Lignes aériennes Canada 3000 Ltée
(1999, 36 CHRR D/76 Trib. Can.) - [aereomobile] - rilevava che l’intéressé n’avait pas démontré
que le port d’un kirpan conforme à la politique de Canada 3000 contreviendrait à ses croyances religieuses.
(53) Si rinvia alla nota 18.
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