Page 147 - Rassegna 2020-3
P. 147

SICUREZZA CONTRO LIBERTÀ RELIGIOSA



               evidentemente anche da una lettura della sentenza sul piano strettamente tecni-
               co-giuridico. Da questo punto di vista sembra opportuno soffermarsi sulla nor-
               mativa e sulla giurisprudenza richiamate, nonché sull’analisi di quel “giustificato
               motivo” di cui al più volte citato art. 4 della legge n. 110/1975 la cui assenza è
               all’origine della sanzione penale inflitta al ricorrente.
                     Con riferimento alle norme la Corte rinvia saggiamente agli artt. 2 e 19
               della Costituzione nonché all’art. 9 della Convenzione europea per la salvaguar-
               dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali  senza tuttavia valorizzar-
                                                                 (32)
               ne i contenuti e, anzi, commettendo qualche imprecisione.
                     Quanto all’art. 2 non è ben chiaro, infatti, come possano conciliarsi la tute-
               la  dei  diritti  inviolabili  dell’uomo  (nella  sua  unità  e  socialità  assicurata  dalla
               Repubblica) e l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà con il rispet-
               to di non ben definiti diritti umani e, soprattutto, della “civiltà giuridica della
               società ospitante”. Due parametri, questi ultimi, che rappresenterebbero secon-
               do i giudici, tra l’altro, “il limite invalicabile” per l’integrazione.
                     Venendo poi all’art. 19, è la contrarietà dei soli “riti” al “buon costume”
               l’unica restrizione prevista per la libertà di culto e, dunque, per la libertà religio-
               sa ad esso connessa. Tale constatazione suggerisce qualche riflessione sull’ope-
               rato della Corte espresso in quell’inciso secondo cui la norma costituzionale,
               invocata dal ricorrente, incontrerebbe anche dei “limiti, stabiliti dalla legislazio-
               ne in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza
               e della sicurezza, compendiate nella formula dell’ordine pubblico”.
                     È, infatti, in primo luogo proprio alla luce della Costituzione che sarebbe
               stata preferibile una ponderazione più adeguata fra quelle esigenze e la libertà
               religiosa, verificando se per le prime il legislatore esiga e richieda una tutela
               assoluta, ovvero una tutela che consenta di salvaguardare anche altri beni senza
               il totale sacrificio di quello garantito e protetto dall’art. 19. Ancora, avrebbe
               forse giovato un più attento uso da parte del Supremo Giudice delle diverse
               nozioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, strumentale la prima per
               assicurare il secondo, categoria più ampia costituita da quel complesso dei “beni
               giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile
               convivenza”  al cui mantenimento è preordinata la sicurezza pubblica com-
                           (33)
               prendente le misure preventive e repressive.
               (31)  L’osmosi tra cultura e religione che rappresenta, per così dire, lo sfondo in cui si muovono i
                     giudici conduce sul piano soggettivo a non valorizzare la figura del fedele e su quello ogget-
                     tivo a confondere precetti con usanze o mere consuetudini senza alcun rispetto della dimen-
                     sione giuridica dei diritti religiosi.
               (32)  D’ora in avanti Convenzione europea.
               (33)  Si veda Corte costituzionale, sentenza 7 aprile 1995, n. 115.

                                                                                        143
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152