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SICUREZZA CONTRO LIBERTÀ RELIGIOSA
evidentemente anche da una lettura della sentenza sul piano strettamente tecni-
co-giuridico. Da questo punto di vista sembra opportuno soffermarsi sulla nor-
mativa e sulla giurisprudenza richiamate, nonché sull’analisi di quel “giustificato
motivo” di cui al più volte citato art. 4 della legge n. 110/1975 la cui assenza è
all’origine della sanzione penale inflitta al ricorrente.
Con riferimento alle norme la Corte rinvia saggiamente agli artt. 2 e 19
della Costituzione nonché all’art. 9 della Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali senza tuttavia valorizzar-
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ne i contenuti e, anzi, commettendo qualche imprecisione.
Quanto all’art. 2 non è ben chiaro, infatti, come possano conciliarsi la tute-
la dei diritti inviolabili dell’uomo (nella sua unità e socialità assicurata dalla
Repubblica) e l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà con il rispet-
to di non ben definiti diritti umani e, soprattutto, della “civiltà giuridica della
società ospitante”. Due parametri, questi ultimi, che rappresenterebbero secon-
do i giudici, tra l’altro, “il limite invalicabile” per l’integrazione.
Venendo poi all’art. 19, è la contrarietà dei soli “riti” al “buon costume”
l’unica restrizione prevista per la libertà di culto e, dunque, per la libertà religio-
sa ad esso connessa. Tale constatazione suggerisce qualche riflessione sull’ope-
rato della Corte espresso in quell’inciso secondo cui la norma costituzionale,
invocata dal ricorrente, incontrerebbe anche dei “limiti, stabiliti dalla legislazio-
ne in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza
e della sicurezza, compendiate nella formula dell’ordine pubblico”.
È, infatti, in primo luogo proprio alla luce della Costituzione che sarebbe
stata preferibile una ponderazione più adeguata fra quelle esigenze e la libertà
religiosa, verificando se per le prime il legislatore esiga e richieda una tutela
assoluta, ovvero una tutela che consenta di salvaguardare anche altri beni senza
il totale sacrificio di quello garantito e protetto dall’art. 19. Ancora, avrebbe
forse giovato un più attento uso da parte del Supremo Giudice delle diverse
nozioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, strumentale la prima per
assicurare il secondo, categoria più ampia costituita da quel complesso dei “beni
giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile
convivenza” al cui mantenimento è preordinata la sicurezza pubblica com-
(33)
prendente le misure preventive e repressive.
(31) L’osmosi tra cultura e religione che rappresenta, per così dire, lo sfondo in cui si muovono i
giudici conduce sul piano soggettivo a non valorizzare la figura del fedele e su quello ogget-
tivo a confondere precetti con usanze o mere consuetudini senza alcun rispetto della dimen-
sione giuridica dei diritti religiosi.
(32) D’ora in avanti Convenzione europea.
(33) Si veda Corte costituzionale, sentenza 7 aprile 1995, n. 115.
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