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SICUREZZA CONTRO LIBERTÀ RELIGIOSA



                     In  particolare  il
               kirpan: simbolo religioso,
               tutelato ex art. 19 della
               Costituzione,  ovvero
               arma/oggetto  idoneo
               all’offesa ex art. 4 della
               citata legge.
                     Nell’esaminare  il
               caso  la  Suprema  Corte
               muove  da  due  assunti
               (“la  sicurezza  pubblica
               come un bene da tute-
               lare” e “il principio per
               cui nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi
               o di oggetti atti ad offendere”) che sembrano peraltro fin da subito allonta-
               nare il suo modus operandi da quello della Suprema Corte canadese.
                     Questa  impressione  trova  una  immediata  conferma  dalla  rapida  lettura
               della sentenza - la cui stringatezza non dà sufficiente importanza alle tematiche
               sottese al caso concreto - e dal linguaggio in essa utilizzato, dal soggetto e dal-
               l’oggetto attorno ai quali ruota ogni considerazione.
                     Iniziando dalle parole, nel testo ricorrono con frequenza: etnia, cultura,
               religione, società, civiltà, valori, comportamenti, principi. Ancora sono emble-
               matici alcuni binomi:
                     ➣ società multietnica - integrazione;
                     ➣ paese di provenienza-società ospitante; cultura di origine-civiltà giuridi-
               ca della società di accoglienza;
                     ➣ valori dell’immigrato/valori di provenienza - valori del mondo occiden-
               tale/valori di riferimento;
                     ➣ usanze religiose-precetti;
                     ➣ doveri religiosi-simbolismo.
                     Al centro del contenzioso il kirpan. È significativo che mai esso venga
               qualificato dai giudici quale simbolo religioso e sia invece sempre preso in con-
               siderazione, ex art. 4 della legge n. 110/1975, per la sua consistenza oggettiva
               quale arma o strumento atto a offendere .
                                                       (24)
                     Protagonista del giudizio l’immigrato-fedele più che il fedele-immigrato.
               (24)  Si rinvia a G. CAVAGGION, Diritto alla libertà religiosa, pubblica sicurezza e “valori occidentali”. Le
                     implicazioni della sentenza della Cassazione nel “caso Kirpan” per il modello di integrazione italiana, in
                     www.federalismi.it, 2017, 6, pagg. 1-24. Sui simboli e il loro significato il riferimento è a E.
                     DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), Simboli, religioni, diritti, cit.

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