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SICUREZZA CONTRO LIBERTÀ RELIGIOSA



                     La  seconda  riflessione  si  riferisce  al  significato  e  alle  conseguenze  del
               divieto assoluto di portare il kirpan nell’ambiente scolastico in quanto intrinse-
               camente simbolo di violenza. Le perplessità sono così espresse dai giudici: un
               tale divieto innanzitutto sembra inviare il messaggio che il ricorso alla forza sia
               necessario per fare valere i propri diritti e regolare i conflitti; in secondo luogo
               appare contrario à la preuve concernant la nature symbolique du kirpan; ancora, risulta
               irrispettoso verso i fedeli della religione sikh: la proibizione infatti non solo déva-
               lorise le symbole religieux, di più comunica agli allievi l’idea che alcune pratiche reli-
               giose non meritano la stessa protezione delle altre.
                     Da ultimo non tiene conto dei valori canadesi  fondati sulla promozione
                                                                (18)
               del multiculturalismo, della diversità e dello sviluppo di una cultura educativa
               garante dei diritti altrui. Adottare una misura di accomodamento in favore del
               ricorrente e permettergli di portare il kirpan a determinate condizioni, vicever-
               sa,  esprime  l’impegno  che  la  società  canadese  accorda  alla  protezione  delle
               minoranze che la compongono. Più in generale, evidenzia come i benefici di
               concilier les droits opposés, nel quadro dell’analisi fondata sull’art. 1 della Charte cana-
               dienne, superano i costi che si esprimono in quegli effetti pregiudizievoli a carico
               degli individui che subiscono le conseguenze di una politica o di una regola in
               apparenza neutra .
                                (19)
                     I rilievi fin qui condotti permettono di introdurre il secondo importante
               passaggio esplicativo delle scelte della Corte.

               (18)  Sul punto per un primo approfondimento AA.VV., Multiculturalism and the Charter. A legal
                     perspective, Toronto, Carswell, 1987; P. BRAMADAT, D. SELJAK (eds), Religion and ethnicity
                     in Canada, Toronto, Pearson, 2005; E. CECCHERINI, voce Multiculturalismo (dir. comp.),
                     in  DIGESTO  DELLE  DISCIPLINE  PUBBLICISTICHE.  Aggiornamento,  Torino,  Utet,  2008,
                     pagg. 486-500; Id., Cittadinanza, immigrazione e integrazione: l’approccio multiculturale canadese
                     in bilico, in G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO (a cura di), Strumenti, percorsi e strategie del-
                     l’integrazione nelle società multiculturali, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, pagg. 345-383;
                     R. J. F. DAY, Multiculturalism and the History of  Canadian Diversity, Toronto, University of
                     Toronto Press, 2000; J. HABERMAS, C. TAYLOR, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento,
                     Milano,  Feltrinelli,  2,  2010;  W.  KYMLICKA,  Multicultural  Citizenship.  A  liberal  theory  of
                     minority rights, Oxford, Clarendon Press, 1995, Id., La voie canadienne. Repenser le multicul-
                     turalisme, Montreal, Les Éditions du Boréal 2003; N. OLIVETTI RASON, Il patrimonio multicul-
                     turale dei Canadesi, in G. ROLLA (a cura di), L’apporto della Corte suprema, cit., pagg. 119-147;
                     G. ROLLA, La tutela costituzionale delle identità culturali, in G. ROLLA (a cura di), Lo sviluppo
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                     Identity and Citizenship in Multiethnic Legal System: The Canadian Experience, in M. RUBBOLI
                     (ed), The Canadian Charter of  Rights and Freedoms: The First Twenty Years/La Charte cana-
                     dienne des droits et libertés: les premiers vingt ans, Genova, Prima Piccola Soc. Coop., 2003,
                     pagg. 21-44.
               (19)  Sull’origine, la natura e le caratteristiche dell’accomodement raisonnable si rinvia ai §§ 129-136
                     della sentenza Multani contro Commission scolaire MB, nonché alle pagg. 23-27 (Section III: Les
                     pratiques  d’harmonisation:  un  état  des  lieux -  a)  la  raison  d’être  de  l’accomodement  raisonnable)  del
                     Rapport. Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation (versione abrégé) su cui infra, § 4.1.

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