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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Certo, come è stato rilevato in dottrina, non sono mancati nella giurispru-
denza costituzionale “segni di interscambiabilità di fatto” tra le due categorie
concettuali che hanno condotto a costituire una “endiadi” che non distingue tra
l’una e l’altro . D’altro canto, questa poteva essere una buona occasione per
(34)
ripensare l’idea della sicurezza come bene giuridico di rilievo costituzionale che
nel bilanciamento con altri beni prevale anche “offuscando il valore primario
della persona e delle sue libertà” .
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In merito all’art. 9 della Convenzione europea, infine, proficua sarebbe
stata una maggiore attenzione sul secondo comma di tale disposizione che nel-
l’individuare restrizioni alla libertà religiosa richiede, tra l’altro, che esse siano
“necessarie in una società democratica”.
È noto che sul terreno della necessarietà si articola quasi sempre il giudi-
zio della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu). Tuttavia, è proprio su que-
sto terreno che la Corte Suprema di Cassazione non sembra disponibile a
muoversi per verificare se la misura necessaria sia anche quella indispensabile,
ragionevole, utile, ammissibile, ordinaria o semplicemente desiderabile . Il
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richiamo all’art. 9 avrebbe, però, permesso di avvicinare il giudice italiano ai
colleghi canadesi che già si erano interrogati sulla necessità, in una société libre
et démocratique, di limitazioni alla libertà religiosa in modo proporzionato allo
scopo perseguito e con una atteinte minimale al diritto tutelato. In questa ottica
i riferimenti da parte della Corte Suprema di Cassazione, peraltro eccessiva-
mente sintetici, alle (sole) sentenze Leyla Sahín contro Turchia , Refah Partisi
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e altri contro Turchia e Eweida e altri c. Regno Unito , oltre a non essere
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(39)
(34) Cosi N. COLAIANNI, Sicurezza e prevenzione del terrorismo cosiddetto islamista: il disagio della libertà,
in www.statoechiese.it, 2019, 32, pagg. 1-32.
(35) Si rinvia a N. COLAIANNI, Sicurezza, cit., pag. 56.
(36) Si veda al riguardo Cedu, Handsyde contro Regno Unito, 7 dicembre 1976. Per un approfon-
dimento sul tema si rinvia a M. TOSCANO, Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo. Itinerari giurisprudenziali, Pisa, Edizioni ETS 2018.
(37) Cedu, Leyla Sahín contro Turchia, 10 novembre 2005 (www.echr.coe.int). Per un primo
commento M. R. RODRÍGUEZ BLANCO e L. DE GREGORIO, Fede, identità religiosa e formazione
universitaria nel caso “Leyla Sahín contro Turchia”, in R. MAZZOLA (a cura di), Diritto e religione in
Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà reli-
giosa, Bologna, Il Mulino 2012, pagg. 259-292. Si rinvia inoltre alla riflessione di M. C.
RUSCAZIO, L’approccio precauzionale in tema di libertà religiosa. Riflessioni alla luce dell’esperienza
francese, in F. DAL CANTO, P. CONSORTI S. PANIZZA (a cura di), Libertà di espressione e libertà
religiosa, cit., pagg. 277-292.
(38) Cedu, Refah Partisi e altri contro Turchia, 13 febbraio 2003 (www.echr.coe.int). Anche in tal
caso si rinvia al volume a cura di Roberto Mazzola e in particolare al contributo di C.
CIANITTO, R. BOTTONI, M. PARISI, Laicità e sicurezza nel sistema costituzionale turco: il caso «Refah
Partisi (Partito della Prosperità) e altri contro Turchia», in R. MAZZOLA (a cura di), Diritto e religione,
cit., pagg. 225-258.
(39) Cedu, Eweida e altri contro Regno Unito, 27 maggio 2013 (www.echr.coe.int).
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