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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
I rilievi fin qui condotti possono estendersi anche al rinvio che la sentenza
della Corte Suprema di Cassazione fa alla pronuncia della Consulta del 23 feb-
braio 2016, n. 63 . Il riferimento, sempre eccessivamente stringato, non solo
(43)
non dà conto della complessità del ragionamento della Corte costituzionale, ma
opera una erronea valutazione dei contenuti e dei limiti degli artt. 8, secondo
comma, e 19 della Costituzione . Di più, così decontestualizzato quel rinvio
(44)
non consente di cogliere il nucleo essenziale che caratterizza l’intervento dei
giudici nel 2016 secondo cui “Tutti i diritti costituzionalmente protetti sono
soggetti al bilanciamento necessario ad assicurare una tutela unitaria e non
frammentata degli interessi costituzionali in gioco, di modo che nessuno di essi
fruisca di una tutela assoluta e illimitata e possa cosi farsi tiranno” .
(45)
Un’ultima considerazione non può non rivolgersi a quel “giustificato
motivo” invocato dal ricorrente, sia davanti al giudice di merito sia davanti alla
Corte, per contestare le decisioni assunte. La sentenza riferisce che la giurispru-
denza di legittimità costantemente ritiene che il giustificato motivo di cui all’art.
4, comma 2, della legge n. 110/1975 ricorre “quando le esigenze dell’agente
siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell’ogget-
to, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del porta-
tore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto”.
A sostegno di tali asserzioni la pronuncia indica alcuni esempi per giun-
(46)
gere alla conclusione che, “per converso”, gli stessi comportamenti, posti in
essere “dai medesimi soggetti in contesti non lavorativi”, non sarebbero giusti-
ficati e integrerebbero il reato .
(47)
(43) Tale sentenza deve essere letta insieme alla successiva e più recente pronuncia n. 254 del 5
dicembre 2019. Per un primo commento N. MARCHEI, La Corte costituzionale sugli edifici di culto
tra limiti alla libertà religiosa e interventi positivi, in www.statoechiese.it, 2020, 5, pagg. 64-80. Della
stessa autrice, più in generale, N. MARCHEI, Il “diritto al tempio”. Dai vincoli urbanistici alla pre-
venzione securitaria, Napoli, Editoriale Scientifica 2018.
(44) Eppure fin dalle prime sentenze (tra l’altro proprio in tema di edifici di culto) la Corte costi-
tuzionale aveva colto l’importanza di distinguere le due dimensioni (due distinte situazioni ed
esigenze che attengono l’una al libero esercizio del culto e l’altra alla disciplina giuridica dei
rapporti tra le confessioni religiose e lo Stato). Nel 1958, con la pronuncia n. 59 del 18 novem-
bre, questo le aveva permesso di dichiarare la incostituzionalità degli artt. 1 primo comma e 2
del regio decreto 28 dicembre 1930, n. 289 nella misura in cui veniva richiesta l’autorizzazione
governativa per l’apertura di templi o oratori oltre che per gli effetti civili anche “in quanto
mezzo per una autonoma professione della fede religiosa, al di fuori dei rapporti con lo Stato”.
(45) Così la sentenza n. 63/2016, § 8. È significativo che proprio questo inciso preceda il testo
del richiamo estrapolato dalla sentenza della Corte di Cassazione.
(46) “Per fare alcuni esempi, è giustificato il porto di un coltello da chi si stia recando in un giardino per
potare alberi o dal medico chirurgo che nel corso delle visite porti nella borsa un bisturi; per con-
verso, lo stesso comportamento posto in essere dai medesimi soggetti in contesti non lavorativi
non è giustificato e integra il reato”. Così il testo della sentenza al § 2 del Considerato in diritto.
(47) Ibidem.
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