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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Un soggetto descritto come chi ha liberamente  scelto di arrivare e inse-
                                                               (25)
             diarsi nel mondo occidentale, cui deve conformare i propri valori, e che ha l’ob-
             bligo di verificare preventivamente , “con un grado ragionevole nelle circo-
                                               (26)
             stanze della causa” e “circondandosi, all’occorrenza , di consulenti illuminati”,
                                                              (27)
             la  compatibilità  dei  propri  comportamenti  con  i  principi  che  connotano  la
             società di accoglienza e la loro liceità in relazione all’ordinamento giuridico che
             la regola .
                     (28)
                  Gli adempimenti richiesti all’immigrato-fedele avrebbero lo scopo di evi-
             tare la formazione di “arcipelaghi culturali confliggenti”; il fine di impedire che
             “l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel Paese
             di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante”;
             l’obiettivo di favorire la costruzione di una società multietnica che deve realiz-
             zarsi a partire dalla “unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese” .
                                                                                      (29)
                  Ora, se l’approccio linguistico valoriale scelto nell’esame del caso di specie
             suscita perplessità per la sua vaghezza  e superficialità , interrogativi sorgono
                                                (30)
                                                                 (31)
             (25)  Fa riflettere, in contrasto con le affermazioni della Corte, il § 25 dell’enciclica Laudato sì di
                  Papa Francesco laddove si definisce “tragico” l’aumento dei “migranti, che fuggono la mise-
                  ria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle con-
                  venzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela
                  normativa”. Così Francesco, Lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune, 24 maggio 2015,
                  in AAS 107 (2015), pagg. 847-945 (Il testo è disponibile in www.vatican.va).
             (26)  Si veda in proposito G. CAVAGGION, Diritto alla libertà religiosa, cit.
             (27)  Tale eventualità è concepita dalla sentenza come extrema ratio perché si assume che l’art. 4
                  della legge. n. 110/1975 sia “accessibile alle persone interessate” e abbia “una formulazione
                  abbastanza precisa” per permettere loro di prevedere “le conseguenze che possono derivare
                  da un atto determinato e di regolare la loro condotta”.
             (28)  Utile in proposito quanto rilevato da Angelo Licastro secondo il quale “È ragionevole pre-
                  sumere, invece, che il fedele sikh, il quale pretenda di portare il kirpan in luogo pubblico, non
                  compia alcuna valutazione di merito del contrario divieto generale previsto dalla norma giu-
                  ridica statale: a parte i casi in cui ne ignori la stessa esistenza, egli chiede semplicemente -
                  rivendicando il diritto di manifestare alcuni tratti espressivi della sua particolare identità reli-
                  giosa - di essere dispensato dall’osservarlo, restando per il resto indifferente a ogni ulteriore
                  profilo inerente alla validità generale della norma statale, di cui può anzi, del tutto coerente-
                  mente, condividere la ratio e le finalità”. Si veda A. LICASTRO, Il motivo religioso non giustifica il
                  porto fuori dell’abitazione del kirpan da parte del fedele sikh (considerazioni in margine alle sentenze
                  n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale), in www.statoechiese.it, 2017, 1, pagg. 1-29
                  (la citazione è a pagina 6 del testo).
             (29)  Così in particolare il § 2.3 della sentenza della Corte.
             (30)  Interessanti al riguardo le riflessioni critiche di Nicola Colaianni sull’idea che vede “nel popo-
                  lo un’entità unitaria e omogenea per pensiero e volontà, una comunità depositaria di valori
                  positivi generati da lunghe tradizioni e generatori di legami forti, capaci di offrire un senso
                  comune di identità e di appartenenza” e sulla “confusione tra cultura ed etnia attraverso la
                  quale si insinua di nuovo la retorica della civiltà giuridica (dell’etnia) occidentale come universa-
                  le”. Si veda N. COLAIANNI, Populismo, religioni, diritto, in www.statoechiese.it, 2019, 34, pagg. 1-21
                  (la citazione è a pagina 95 del testo). Si segnalano anche G. BAUMANN, L’enigma multiculturale,
                  Bologna, Il Mulino 2003 e F. JULLIEN, L’identità culturale non esiste, Torino, Einaudi 2018.

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