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SICUREZZA CONTRO LIBERTÀ RELIGIOSA
Le criticità di queste affermazioni sono già state a suo tempo rilevate dalla
dottrina . Ciò che qui sembra significativo sottolineare è l’assenza, nelle moti-
(48)
vazioni della Corte, di un qualsiasi tentativo di bilanciamento degli interessi in
conflitto per individuare la misura necessaria in una società democratica ovvero
quella che conduca alla minor restrizione possibile (per dirla rispettivamente
con le parole dell’art. 9 della Convenzione europea e dell’art. 1 della Charte cana-
dienne) dei diritti in gioco .
(49)
Tuttavia, proprio questa sarebbe stata un’ottima opportunità per cogliere,
in una prospettiva di ragionevole accomodamento, le esigenze dell’agente da un
lato e, dall’altro, la liceità delle regole relazionali rapportate alla natura e alla nor-
male funzione dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condi-
zioni soggettive del portatore , ai luoghi dell’accadimento.
(50)
Tutti elementi, quelli indicati, che avrebbero potuto convincere il giudice
a concludere in modo diverso (forse con un pò più di coraggio), ovvero a
meglio motivare la propria scelta o, ancora, a porre le basi per future evoluzioni
giurisprudenziali magari sollecitando il legislatore ad una riflessione in merito
(così come spesso, del resto, in passato aveva compiuto la Corte costituzionale
in materia di libertà religiosa) .
(51)
Al riguardo viene da chiedersi se una interpretazione di tale specie non
avrebbe potuto essere suggerita da una attenta lettura dell’art. 4, ultimo comma,
della legge n. 110/1975 laddove si afferma che «Non sono considerate armi ai
fini delle disposizioni penali di questo articolo», oltre a «le aste di bandiere, dei
cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei», anche
(48) Si veda in particolare A. LICASTRO, Il motivo religioso, cit.
(49) In questa prospettiva si devono invece leggere le scelte della Corte Suprema canadese che,
escluso il divieto assoluto di porto del kirpan, prova a scegliere tra due possibili ragionevoli
accomodamenti proposti dalle autorità scolastiche: il porto di un véritable kirpan alle condi-
zioni stabilite ovvero di un kirpan symbolique.
(50) Proprio riflettendo su questi elementi, invece, il Supremo Giudice canadese si era interrogato
sul grado di sicurezza (raisonnable e non absolue) che occorra garantire nelle scuole; sul rischio
(très improbable) di utilizzo del kirpan per finalità diverse da quelle inerenti alla sua normale
natura e funzione; sulla opportunità di porre sullo stesso piano le restrizioni di un diritto e
l’esistenza di inquietudini legate alla sicurezza.
Soprattutto, aveva bilanciato in una dimensione non solo strettamente giuridica, ma anche
sociale ed educativa, costi e benefici di un divieto assoluto e viceversa di un accomodamento
dell’esigenza religiosa, subordinandone il soddisfacimento al rispetto di certaines conditions
(ulteriori rispetto a quelle esistenti al momento di verificazione del fatto).
(51) Per una rassegna dei percorsi della Corte costituzionale in materia di libertà religiosa si rinvia
a A. ALBISETTI, Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, Giuffrè
5 2014 e ai due volumi di S. DOMIANELLO, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso: le pro-
nunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica, (1957-1986), Milano, Giuffrè 1987 e Id.,
Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso: le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesia-
stica, (1987-1998), Milano, Giuffrè 1999.
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