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SICUREZZA CONTRO LIBERTÀ RELIGIOSA



                     Le criticità di queste affermazioni sono già state a suo tempo rilevate dalla
               dottrina . Ciò che qui sembra significativo sottolineare è l’assenza, nelle moti-
                       (48)
               vazioni della Corte, di un qualsiasi tentativo di bilanciamento degli interessi in
               conflitto per individuare la misura necessaria in una società democratica ovvero
               quella che conduca alla minor restrizione possibile (per dirla rispettivamente
               con le parole dell’art. 9 della Convenzione europea e dell’art. 1 della Charte cana-
               dienne) dei diritti in gioco .
                                       (49)
                     Tuttavia, proprio questa sarebbe stata un’ottima opportunità per cogliere,
               in una prospettiva di ragionevole accomodamento, le esigenze dell’agente da un
               lato e, dall’altro, la liceità delle regole relazionali rapportate alla natura e alla nor-
               male funzione dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condi-
               zioni soggettive del portatore , ai luoghi dell’accadimento.
                                            (50)
                     Tutti elementi, quelli indicati, che avrebbero potuto convincere il giudice
               a  concludere  in  modo  diverso  (forse  con  un  pò  più  di  coraggio),  ovvero  a
               meglio motivare la propria scelta o, ancora, a porre le basi per future evoluzioni
               giurisprudenziali magari sollecitando il legislatore ad una riflessione in merito
               (così come spesso, del resto, in passato aveva compiuto la Corte costituzionale
               in materia di libertà religiosa) .
                                            (51)
                     Al riguardo viene da chiedersi se una interpretazione di tale specie non
               avrebbe potuto essere suggerita da una attenta lettura dell’art. 4, ultimo comma,
               della legge n. 110/1975 laddove si afferma che «Non sono considerate armi ai
               fini delle disposizioni penali di questo articolo», oltre a «le aste di bandiere, dei
               cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei», anche


               (48)  Si veda in particolare A. LICASTRO, Il motivo religioso, cit.
               (49)  In questa prospettiva si devono invece leggere le scelte della Corte Suprema canadese che,
                     escluso il divieto assoluto di porto del kirpan, prova a scegliere tra due possibili ragionevoli
                     accomodamenti proposti dalle autorità scolastiche: il porto di un véritable kirpan alle condi-
                     zioni stabilite ovvero di un kirpan symbolique.
               (50)  Proprio riflettendo su questi elementi, invece, il Supremo Giudice canadese si era interrogato
                     sul grado di sicurezza (raisonnable e non absolue) che occorra garantire nelle scuole; sul rischio
                     (très improbable) di utilizzo del kirpan per finalità diverse da quelle inerenti alla sua normale
                     natura e funzione; sulla opportunità di porre sullo stesso piano le restrizioni di un diritto e
                     l’esistenza di inquietudini legate alla sicurezza.
                     Soprattutto, aveva bilanciato in una dimensione non solo strettamente giuridica, ma anche
                     sociale ed educativa, costi e benefici di un divieto assoluto e viceversa di un accomodamento
                     dell’esigenza  religiosa,  subordinandone  il  soddisfacimento  al  rispetto  di  certaines  conditions
                     (ulteriori rispetto a quelle esistenti al momento di verificazione del fatto).
               (51)  Per una rassegna dei percorsi della Corte costituzionale in materia di libertà religiosa si rinvia
                     a A. ALBISETTI, Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, Giuffrè
                     5 2014 e ai due volumi di S. DOMIANELLO, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso: le pro-
                     nunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica, (1957-1986), Milano, Giuffrè 1987 e Id.,
                     Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso: le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesia-
                     stica, (1987-1998), Milano, Giuffrè 1999.

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