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SICUREZZA CONTRO LIBERTÀ RELIGIOSA



               di religione in regime di
               pluralismo confessiona-
               le e culturale” , dareb-
                             (89)
               be l’impressione di deli-
               neare una laicità ouverte e
               inclusiva quale strumen-
               to per costruire le vivre
               ensemble  dell’oggi  e
               soprattutto del domani.


               5.  Guardando al futuro
                     Nella Premessa alla prima edizione del volume «I problemi pratici della liber-
               tà» Arturo Carlo Jemolo, introducendo il suo corso di lezioni, scriveva che «ciò
               che conta in ogni disciplina è d’impostare bene i problemi, cominciando con il
               distinguerne gli elementi e con l’usare le parole cioè i vocaboli ed i termini, con
               un uso chiarificatore e non come troppo spesso avviene servendosene per fare
               confusione, adoperandoli ora in un significato ora nell’altro». Aggiungeva poi,
               quale monito da ripetere “fino alla noia”, che «nel diritto raramente si può par-
               lare di soluzioni esatte e di soluzioni sbagliate, ma quasi sempre occorre invece
               parlare di soluzioni ben motivate o male motivate» .
                                                                 (90)
                     Al  termine  delle  considerazioni  svolte  in  queste  note  sull’analisi  delle
               motivazioni offerte da giudici diversi per risolvere un problema pratico di liber-
               tà religiosa e sullo studio dell’atteggiamento del legislatore di fronte allo stesso
               interrogativo,  illuminanti  appaiono  le  riflessioni  di  Jemolo  che  inducono  a
               domandarsi se, nel caso di specie, il problema pratico del porto del kirpan sia
               stato bene o male impostato, bene o male risolto, tanto delle Corti quanto dai
               Parlamenti.
                     La preferenza accordata alla scelta dei giudici canadesi, ritenuta meglio
               motivata, nasce in primo luogo dal constatare l’attenzione (che traspare da quel-
               le decisioni) alle esigenze dell’individuo in quanto fedele, ancor prima che mem-
               bro di una comunità statale o esponente di una cultura o di una etnia. La valo-
               rizzazione  della  dimensione  religiosa  come  tale,  insomma,  slegata  da  altre
               appartenenze socio-culturali o giuridiche sembra un dato significativo nell’inter-
               pretazione, da parte dei giudici d’oltre Oceano, del problema concreto.

               (89)  Corte costituzionale, sentenza 11-12 aprile 1989, n. 203.
               (90)  Così A. C. JEMOLO, I problemi pratici della libertà, Milano, Giuffrè 1961. La citazione è tratta dalla
                     Premessa alla prima edizione riportata nella seconda edizione del volume del 1972, pag. VIII.

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