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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
La Cour de cassation ne ha dedotto l’impossibilità di rifiutare la videoconfe-
renza negli altri casi , come essa ha avuto occasione di affermare in un caso
(97)
molto prossimo, quello di una domanda di essere rimesso in libertà, facendo
un’applicazione stretta dei testi . Tuttavia, la decisione del Consiglio costitu-
(98)
zionale del 20 settembre 2019 sembra rimettere in discussione questa interpre-
tazione, quantomeno in materia criminale (ovvero per i reati più gravi, nel siste-
ma francese), di modo che la giurisprudenza della Cour de cassation potrebbe
restare ferma al difuori di quest’ultima ipotesi . Ancor più, questa possibilità
(99)
di rifiutare ha un quadro temporale e questo è estremamente rigido. Mentre la
giurisprudenza aveva già ritenuto che il rifiuto dovesse essere formulato nel
momento in cui la persona è informata della data dell’udienza (100) , il legislatore
ha ritenuto di procedere esso stesso a stabilire la data aggiungendo un articolo
706-71-1 specificamente dedicato a questa questione e che riprende, per l’essen-
ziale, ciò che la Cour de cassation aveva già affermato. Il testo dispone che quando
“il ricorso a un tale mezzo non sia possibile per il rifiuto della persona, quest’ul-
tima deve far conoscere il proprio rifiuto al momento in cui essa è informata
della data dell’udienza e del fatto che si valuta l’uso di questo mezzo”. In effetti,
a differenza della raccolta dell’assenso, nessun termine è previsto (101) . A questa
restrizione bisogna aggiungere che l’assenso dato presenta un carattere defini-
tivo e non potrebbe essere rimesso in discussione. Il rifiuto è senza dubbio
senza effetto se interviene dopo un’accettazione (102) , come la giurisprudenza
aveva precedentemente indicato (103) . Il diritto alla comparizione fisica poteva
anche essere dedotto dai limiti attinenti alla possibilità di superare il rifiuto della
persona. Il testo prevede, dopo la legge del 14 marzo 2011, la possibilità di non
concedere il diritto alla persona che manifesti il desiderio di comparizione fisica
in ragione di “rischi gravi di disordini o di evasione”.
(97) Per un’opposizione vana degli avvocati, il giudice fondando in ogni caso la sua decisione sul
rischio di pressioni o di minacce, Crim. 13 déc. 2017, n. 16-80.459.
(98) Crim. 2 mai 2018, n. 18-80.895; Crim. 9 août 2017, n. 17-83.300; Crim. 29 nov. 2017, n. 17-
85.287; Crim. 10 août 2016, n. 16-83.525; Crim. 3 nov. 2016, n. 16-85.017.
(99) Cfr. infra, n. 23 sul tenore e i limiti di tale decisione.
(100) Crim. 19 avr. 2017, n. 17-80.571. Sull’obbligo del magistrato di informare la persona dell’in-
tenzione di ricorrere alla videoconferenza per permetterle di rifiutare, Crim. 11 janv. 2017, n.
16-86.474 e Crim. 20 juin 2018, n. 17-85.096.
(101) La volontà di limitare la manifestazione del rifiuto si manifesta chiaramente nell’emendamen-
to che ha introdotto l’art. 706-71-1 cod. proc. pen. Si indica pertanto che “questo emenda-
mento precisa in un nuovo art. 706-71-1 le modalità secondo cui la persona potrà dare il pro-
prio consenso o dire che essa non rifiuta il ricorso a tale mezzo”, cfr. Amendement, n. CL1077,
Ass. nat., 6 nov. 2018.
(102) Cod. proc. pen., art. 706-71-1, al. 3.
(103) Crim. 29 nov. 2017, n. 17-85.300, D. 2017. 2480.
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