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LA VIDEOCONFERENZA NELLA PROCEDURA PENALE
DOPO LA LEGGE FRANCESE DEL 23 MARZO 2019
La videoconferenza consentita
Questo diritto si manifesta anche quando la persona coinvolta è sollecita-
ta, il che si traduce nella consacrazione di un diritto di accettare e di un diritto
di rifiutare. In prima analisi, la ricerca dell’assenso della persona costituisce un
mezzo per assicurare un equilibrio tra le istanze a fondamento del ricorso alla
videoconferenza, traducendo una garanzia di comparizione personale. Si ritrova
da una parte la necessità di raccogliere l’accettazione della persona, com’è il
caso in cui l’imputato detenuto per un altro processo compare davanti al tribu-
nale correzionale . In tale ipotesi, si ricerca un consenso, perché deve risultare
(93)
l’accordo del pubblico ministero, così come quello di tutte le parti .
(94)
Il nuovo articolo 706-71-1 del Codice di procedura penale ha come effetto
di delimitare nel tempo la possibilità di dare l’assenso. Il legislatore accorda al
comma 1 un termine di cinque giorni alla persona a partire dal “momento in
cui essa è informata della data dell’udienza e del fatto che è previsto il ricorso
a questo mezzo”.
Questo regime, severo dal punto di vista del termine ed escludendo ogni
ritorno indietro , potrebbe suscitare alcune questioni, non prevedendo in che
(95)
maniera il giudice possa risolvere la situazione se non vi è un assenso raccolto
entro la scadenza. La formulazione del testo, in opposizione a quella in caso di
rifiuto, dovrebbe incitare il giudice a ricorrere alla comparizione fisica in una
tale ipotesi, dato che il consenso costituisce una condizione che deve realizzarsi
positivamente per utilizzare quella modalità di comparizione.
La videoconferenza non rifiutata (pragmatismo)
Il diritto di rifiutare si manifesta all’articolo 706-71, comma 3, del Codice
di procedura penale, quando si tratta dell’udienza in vista di essere posto o man-
tenuto in detenzione provvisoria. In questo caso, esso si dimostra particolar-
mente inquadrato, tanto dalla legge quanto dalla giurisprudenza.
Il suo campo è prima di tutto molto limitato. Contemplato all’articolo
706-71, comma 3 in fine, il diritto di rifiutare non concerne che le udienze per
essere posto o mantenuto in detenzione .
(96)
(93) Si trovava anche la ricerca di un “accordo” della persona all’art. 135-2 cod. proc. pen., che
contempla la videoconferenza nel quadro della presentazione davanti al procuratore o al giu-
dice delle libertà e della detenzione in occasione dell’esecuzione di un mandato d’arresto.
Tuttavia, la legge del 23 marzo 2019 ha modificato la formulazione riprendendo quella del
rifiuto dell’art. 706-71 cod. proc. pen.
(94) A. TOURÉ, L’influence des nouvelles technologies dans l’administration de la justice pénale, op. cit., n. 266.
(95) Il comma 3 dell’art. 706-71 prevede che l’opposizione formulata dopo aver dato il consenso
sia senza effetto.
(96) Bisogna aggiungere il caso dell’art. 135-2 cod. proc. pen., cit.
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