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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Così come la cattiva qualità dell’immagine, il divario tra l’immagine e il
suono e le eventuali interruzioni perturbano la fluidità dei dibattiti e la com-
prensione di essi. In quest’ottica, si dovrebbe dare alla decisione soltanto una
portata tecnica. Ci si può altresì domandare se il Consiglio non ammetta pure
l’esistenza di una specificità della tele-udienza, risultante in particolare dall’adat-
tamento dell’udienza e più in particolare dal diritto di difesa, che fonderebbe la
necessità per la persona in questione di accettare o di rifiutare il ricorso alla tec-
nologia. La risposta positiva a questa questione potrebbe indurre una rimessa in
discussione della delimitazione del campo proposta dal Consiglio costituzionale.
Niente può essere dato per scontato e sarà particolarmente interessante osser-
vare i prossimi sviluppi di una tale decisione. Se il dubbio quanto alla portata
della specificità del ricorso alla videoconferenza persiste, il riconoscimento della
garanzia della comparizione fisica è, quanto a esso, più nettamente riconosciuto.
B. Una proclamazione a metà
Una garanzia originale dalle molteplici manifestazioni
La garanzia di una presentazione fisica o di una compresenza è indub-
(91)
biamente nuova nel panorama del processo penale. Questa può essere definita
come il diritto per l’individuo di esigere una presentazione non mediata di fron-
te a un magistrato. La definizione proposta permette di identificare la vera posta
in gioco del ricorso alla comunicazione audiovisiva. Così, mentre la riflessione
è stata sempre sviluppata a partire dall’oralità o dalla pubblicità, il ricorso alla
videoconferenza porta a interrogarsi in maniera differente. Fino alla decisione
del Consiglio costituzionale, il diritto a una presentazione fisica non si era in
realtà manifestato che in una maniera “impressionistica” .
(92)
La videoconferenza interdetta
Implicitamente, tale diritto si manifesta in tutte le ipotesi in cui il ricorso
alla videoconferenza sia impossibile. È opportuno ammettere che questo caso
è molto raro e che l’ipotesi più rilevante è l’interdizione di ricorrervi, quando si
tratta della presentazione dell’accusato davanti alla Corte d’assise. È pure
opportuno considerare la stessa cosa per gli imputati non detenuti in un’altra
causa che compaiono davanti al tribunale correzionale.
(91) Su questo principio, v. A. TOURÉ, L’influence des nouvelles technologies dans l’administration de la
justice pénale, coll. ENM, Dalloz, 2017, n. 103, evocando un doppio campo, quando la video-
conferenza è esclusa o le condizioni per ricorrere a essa non sono tutte soddisfatte.
(92) In questo senso, v. A. TOURÉ, idem., n. 93.
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