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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Più  volte,  la  giurisprudenza  ha  evitato  l’annullamento  malgrado  errori  o
             dimenticanze . In un caso in cui la persona doveva essere detenuta nel territorio
                         (71)
             francese  europeo,  mentre  l’udienza  doveva  svolgersi  in  Martinica,  a  Fort-de-
             France, la Camera criminale della Cour de cassation ha pertanto indicato che “si
             deduceva necessariamente che la comparizione del cliente al dibattimento avreb-
             be avuto luogo per videoconferenza”, poco importando che non fosse stata noti-
             ficata all’avvocato la realizzazione della videoconferenza . Questi diversi esempi
                                                                 (72)
             di  contenzioso  mettono  in  luce  le  difficoltà  poste  dal  dualismo  dei  luoghi.
             Bisogna allora dedurne che esiste una degradazione dei diritti alla difesa derivante
             dal pragmatismo constatato nel ricorso alla videoconferenza? Se una tale conclu-
             sione pare sbagliata sul piano dei principi, dato che quanto si è osservato può
             iscriversi nella stretta applicazione delle regole previste all’articolo 802 del Codice
             di procedura penale, allo stato attuale della giurisprudenza e dell’evoluzione, alcu-
             ne soluzioni rendono quest’ultimo notevolmente fragile, soprattutto nella pratica.

                  Un equilibrio procedurale originale
                  Il  pragmatismo,  soprattutto  presente  nel  testo  dell’articolo  706-71  del
             Codice di procedura penale così come nella sua interpretazione, comporta effet-
             ti non indifferenti per la persona coinvolta. Senza una vera rottura osservabile
             con il diritto comune, l’equilibrio procedurale a cui giungono il legislatore e il
             giudice mette in evidenza una grande elasticità applicativa. È il motivo per cui è
             necessario, per controbilanciare, affermare la garanzia della presentazione fisica.


             II.Il pragmatismo contenuto nella garanzia di presentazione fisica

                  Garanzia versus pragmatismo
                  La garanzia della presentazione fisica, presente in vari altri ordinamenti
             giuridici , non era stata finora riconosciuta esplicitamente nel diritto francese;
                    (73)
             ma la decisione del Consiglio costituzionale del 21 marzo 2019 sembra porla
             per la prima volta. La riflessione non può limitarsi alla consacrazione di una
             forma di idealismo procedurale invocato in opposizione ai costi economici del
             processo. Al fine di cercare di comprendere l’equilibrio che ne risulta, è oppor-
             tuno approfondire il postulato della differenziazione dei modi di presentazione.


             (71)  V. soprattutto il caso particolare in cui l’imputato è alla fine comparso fisicamente mentre il
                  suo avvocato si trovava solo in prigione, Crim. 26 juill. 2017, n. 17-82.789.
             (72)  Crim. 6 sept. 2016, n. 16-83.903.
             (73)  A. DANET, op. cit., n. 36.

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