Page 126 - Rassegna 2020-3
P. 126
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
La Commissione europea per l’efficacia della giustizia pure esprime ciò,
quando precisa che devono essere compresi i vincoli tecnici per distinguere
un’esposizione fatta in videoconferenza e in sala di udienze . Se la Cour de cas-
(81)
sation afferma l’alternativa, insistendo sul fatto che non si tratta di una modalità
di comparizione personale, essa non riconosce necessariamente che l’una è
l’equivalente dell’altra, ma semplicemente che il legislatore ha voluto offrire al
giudice la scelta in funzione dei bisogni e delle circostanze del caso .
(82)
Specificità della presentazione per videoconferenza
Un autore ha, nella sua tesi, messo particolarmente in evidenza il dibattito
relativo all’assimilazione tra videoconferenza e presenza mostrando che l’affer-
mazione secondo cui la videoconferenza permette una forma di partecipazione
al processo non significa che essa sia equivalente a una presentazione fisica .
(83)
Per certi aspetti, essa facilita o rende possibile la partecipazione. Quando
la persona si trova nell’incapacità di spostarsi per problemi di salute o ancora
quando alcune condizioni non permettono di riunire tutti nella sala di udien-
za, la videoconferenza costituisce indubbiamente un modo per consentire lo
svolgimento del dibattimento. Al tempo stesso, in particolare nel quadro della
cooperazione internazionale, il riscorso a questa tecnologia semplifica certa-
mente lo svolgimento dell’udienza limitando spostamenti potenzialmente
lunghi e costosi. Infine, è banale ricordare che la combinazione della voce e
dell’immagine costituisce una soluzione migliore della sola messa in contatto
telefonica .
(84)
Il ricorso alla videoconferenza suscita tuttavia una trasformazione della
partecipazione che si manifesta in varia misura. Le questioni sono più contenu-
te, in particolare per quanto riguarda la ricerca della verità, quando la partecipa-
zione è essenzialmente passiva. Il fatto per la persona di ricevere una notifica o
di ascoltare il giudizio pronunciato a suo carico pone essenzialmente il proble-
ma della comprensione, per cui la questione principale è di ordine tecnico .
(85)
(81) Commissione europea per l’efficacia della giustizia, Lignes directrices sur la conduite du changement
vers la Cyberjustice. Bilan des dispositifs déployés et synthèse de bonnes pratiques, 7 déc. 2016, n. 23.
(82) Cf. supra, n. 5.
(83) A. DANET, La présence en droit processuel, tesi, Bordeaux, 2016, n. 73 s.
(84) A proposito del rifiuto della deposizione di un esperto davanti a una Corte d’assise per tele-
fono, la Cour de cassation ricorda che soltanto un dispositivo audiovisivo che garantisce la con-
fidenzialità della trasmissione può essere utilizzato, Crim. 20 févr. 2019, n. 18-82.164, publié
au Bulletin; D. 2019. 432; AJ pénal 2019. 284, obs. Y. CAPDEPON. La comunicazione non audio-
visiva è invece accettata nel caso dell’interprete, Civ. 2e, 8 juill. 2004, n. 02-50.070, Bull. civ. II, n. 364;
D. 2004. 2195 .
(85) La questione è in effetti principalmente sapere se la persona abbia compreso ciò che gli è
stato detto e se il ricorso alla tecnologia non abbia alterato questa conoscenza.
122