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LA VIDEOCONFERENZA NELLA PROCEDURA PENALE
DOPO LA LEGGE FRANCESE DEL 23 MARZO 2019
La camera criminale della Cour de cassation si è mostrata esigente su questo
punto, facendo osservare che questo doppio motivo previsto dalla legge non
costituiva una formula senza specifico contenuto, bensì un’eccezione tale da
richiedere una verifica scrupolosa dei fatti. La Corte ha ripetutamente precisato
che soltanto “motivi precisi e circostanziati” potrebbero caratterizzare i rischi
gravi di disordini e il rischio di evasione e che la loro assenza porta a rimettere
in discussione la legalità dell’udienza (104) .
La giurisprudenza ha escluso molto rapidamente certi motivi invocati per
mantenere la videoconferenza malgrado il disaccordo dell’interessato (105) . Senza
un fondamento testuale, essa, a margine dell’eccezione sopra descritta, ha con-
siderato che la sopravvenienza di un “evento imprevedibile o insuperabile” per-
metteva al giudice di superare il rifiuto della persona detenuta. Questo motivo,
prossimo alla forza maggiore, sembra usato in maniera molto limitata. La giu-
risprudenza ha così ritenuto che l’evento non potesse avere origine dall’ammi-
nistrazione stessa, sicché l’ostacolo deve in ogni caso essere esterno all’ammi-
nistrazione statale.
È così anche per i malfunzionamenti inerenti al trasporto (106) o all’organiz-
zazione della videoconferenza (107) , la giurisprudenza avendo stimato che una
tale difficoltà non potesse fondare il fatto di ignorare il rifiuto (108) . Al contrario,
l’ostacolo può essere considerato insormontabile se esso ha come origine il
detenuto stesso (109) o un rischio di tempesta (110) , quando non si può rinviare
l’udienza entro i termini previsti dalla legge (111) . La camera criminale della Cour
de cassation sembra esigente anche su questo, non volendo che tale eccezione
diventi un modo facile per capovolgere il rifiuto.
(104) Crim. 11 avr. 2018, n. 18-80.648; Crim. 19 sept. 2017, n. 17-84.206; Crim. 20 juin 2017, n.
17-82.062; Crim. 13 sept. 2016, n. 16-84.058.
(105) Per una censura, la Cour de cassation ritiene che il fatto di essersi assicurati della buona qualità
della trasmissione non basti per superare il rifiuto della persona, Crim. 11 oct. 2011, n. 11-85.602,
D. 2011. 2732, obs. M. LÉNA; RSC 2012. 197, obs. J. DANET.
(106) V. in part. J. PRADEL, D. 2017. 1676, obs. Crim. 20 sept. 2016.
(107) Sull’assenza di presa di nota dell’appuntamento da parte dello stabilimento penitenziario,
Crim. 2 févr. 2016, n. 15-86.596, AJ pénal 2016. 273, obs. C. GIRAULT.
(108) Crim. 20 sept. 2016, n. 16-84.386, D. 2017. 1676, obs. J. PRADEL; RSC 2016. 806, obs. F.
CORDIER. Va però osservato che non si è dato luogo a cassazione della decisione, la Corte
constatando che l’oggetto dell’udienza era una domanda di messa in libertà, udienza per la
quale il detenuto non ha il diritto di formulare un rifiuto.
(109) Crim. 11 avr. 2018, n. 18-80.648. In questo caso, la formulazione del rifiuto associata alla
distanza tra il luogo di detenzione e l’ora tardiva hanno “creato un ostacolo insormontabile”
tale da sormontare il rifiuto.
(110) Crim. 24 janv. 2018, n. 17-86.265.
(111) Crim. 17 mars 2009, n. 08-88.460, Bull. crim. n. 56; D. 2009. 1091; AJ pénal 2009. 233, obs.
J. LASSERRE-CAPDEVILLE.
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