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LA VIDEOCONFERENZA NELLA PROCEDURA PENALE
                                DOPO LA LEGGE FRANCESE DEL 23 MARZO 2019



                     Portata incerta della garanzia costituzionale (in generale)
                     La portata della garanzia è in qualche modo incerta. L’affermazione avreb-
               be forse potuto meritare una proclamazione di maggiore ampiezza. Limitando
               la motivazione alla situazione della persona sotto accusa, è impossibile ritenere
               a questo stadio che la decisione del 21 marzo 2019, come quella del 20 settem-
               bre 2019, possa realmente avere un impatto sulla partecipazione al processo
               delle parti civili, dei testimoni e degli esperti. Ancor più, la garanzia descritta dal
               Consiglio costituzionale non assicura che la presentazione fisica dell’interessato
               davanti a un magistrato “nel quadro di una procedura di detenzione provviso-
               ria” e sembra escludere dal proprio campo ogni altra presentazione, sia essa
               durante l’inchiesta con il prolungamento del fermo di polizia, la comparizione
               davanti al giudice istruttore, gli eventuali confronti per i quali nessun rifiuto è
               possibile, anche se un dibattito, per quanto appena allo stato embrionale, può
               avere luogo (117) .
                     Si potrebbe obiettare a ciò che il Consiglio non fa che rispondere alla que-
               stione che gli era stata posta. Eppure, la stessa motivazione adottata non manca
               di ambiguità. Il ricorso all’origine della decisione del 21 marzo 2019 riguardava
               unicamente il prolungamento della misura di detenzione provvisoria, sola ipo-
               tesi che risulta esclusa nel testo di legge definitivamente adottato (118) .
                     L’“importanza della garanzia” non può riguardare altro che la questione
               della detenzione provvisoria, mentre l’udienza pare esigere ancor più la compa-
               rizione fisica.

                     Portata incerta della garanzia costituzionale (detenzione provvisoria)
                     Il contenzioso sulla detenzione provvisoria è certamente quello che cri-
               stallizza più nettamente le difficoltà poste dalla videoconferenza, come dimo-
               stra la doppia decisione qui evocata, la cui portata è ancora incerta. Riferendosi
               in maniera in qualche modo maldestra alla procedura di detenzione provvisoria,
               il Consiglio, nella sua decisione del 21 marzo 2019, include certamente l’inizio
               e il prolungamento della misura.
               In compenso, niente sembra affatto certo quanto alla domanda di messa in
               libertà, dato che questo contenzioso potrebbe non essere equivalente a quello
               dell’inizio o del prolungamento della detenzione provvisoria nello spirito del
               Consiglio costituzionale.

               (117) Il problema della notifica sembra dover essere escluso nella misura in cui, di per sé, essa non
                     implica veramente una discussione.
               (118) Sulle evoluzioni nella materia in occasione dei dibattimenti, v. L. AVIA e D. PARIS, Rapport fait
                     au nom de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale, Tome I. SYNTHÈSE ET COMMENTAIRES
                     D’ARTICLES, Rapport n. 1396 et 1397, pagg. 310-313.

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