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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Tenore della garanzia costituzionale
A lungo ignorata, la garanzia della comparizione fisica è stata elaborata per
contenere l’estensione del ricorso alla videoconferenza risultante dalla soppres-
sione del diritto della persona a opporvisi (112) . In effetti, il Governo, malgrado
la resistenza del Senato (113) , aveva voluto sopprimere ogni ipotesi di rifiuto nei
casi in cui esso era previsto, nel quadro del progetto di legge di programmazio-
ne 2018-2022 e di riforma della giustizia. Nella sua decisione del 21 marzo
2019, il Consiglio costituzionale proclama per la prima volta la garanzia. Esso
indica, dopo aver ammesso che una tale soppressione del rifiuto si fondava su
una volontà di “contribuire alla buona amministrazione della giustizia e al buon
uso dei fondi pubblici, evitando le difficoltà e i costi occasionati dallo sposta-
mento della persona in detenzione provvisoria”, che “in considerazione dell’im-
portanza della garanzia legata alla presentazione fisica dell’interessato davanti al
magistrato o alla giurisdizione competente nel quadro di una procedura di
detenzione provvisoria e nelle condizioni in cui attualmente si esercita un tale
ricorso a questi mezzi di telecomunicazione, le disposizioni contestate portano
un’eccessiva compromissione del diritto di difesa” (114) . Se è vero che il Consiglio
costituzionale aveva già avuto occasione di pronunciarsi in tema di videoconfe-
renza (115) , non l’aveva mai fatto in materia penale, né in occasione di un’impu-
gnazione della legge ab initio, né in occasione di una questione incidentale di
costituzionalità (116) .
L’affermazione di una garanzia di presentazione fisica beneficia così di
una consacrazione costituzionale, da ricollegarsi al diritto di difesa. Sembra che,
su questo punto, il Consiglio si mostri relativamente innovatore. La CEDU non
aveva ammesso, sul fondamento del diritto di difesa, un diritto di rifiutare la
videoconferenza, interessandosi piuttosto alle modalità di attuazione della
comunicazione audiovisiva.
Tuttavia, malgrado la sua audacia, la doppia decisione del Consiglio costi-
tuzionale potrebbe celare una consacrazione ingannevole per quanto riguarda
la sua portata.
(112) Il Consiglio costituzionale aveva già evocato la questione del consenso della persona con
riferimento ai diritti degli stranieri, ma in un’ipotesi in cui si prevedeva che il ricorso alla
videoconferenza fosse subordinato al consenso della persona, Cons. const. 20 nov. 2003, n.
2011-631 DC, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la natio-
nalité, cit., n. 81.
(113) F. N. BUFFET, Y. DÉTRAIGNE, Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,
RAPPORT FAUT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS, Rapport n. 11 (2018-2019), pag. 236.
(114) Cons. const. 2 mars 2019, cit., n. 234.
(115) V. le decisioni citate.
(116) Per un rifiuto, v. Crim. 16 oct. 2018, n. 18-84.430.
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