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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Tenore della garanzia costituzionale
                  A lungo ignorata, la garanzia della comparizione fisica è stata elaborata per
             contenere l’estensione del ricorso alla videoconferenza risultante dalla soppres-
             sione del diritto della persona a opporvisi (112) . In effetti, il Governo, malgrado
             la resistenza del Senato (113) , aveva voluto sopprimere ogni ipotesi di rifiuto nei
             casi in cui esso era previsto, nel quadro del progetto di legge di programmazio-
             ne  2018-2022  e  di  riforma  della  giustizia.  Nella  sua  decisione  del  21  marzo
             2019, il Consiglio costituzionale proclama per la prima volta la garanzia. Esso
             indica, dopo aver ammesso che una tale soppressione del rifiuto si fondava su
             una volontà di “contribuire alla buona amministrazione della giustizia e al buon
             uso dei fondi pubblici, evitando le difficoltà e i costi occasionati dallo sposta-
             mento della persona in detenzione provvisoria”, che “in considerazione dell’im-
             portanza della garanzia legata alla presentazione fisica dell’interessato davanti al
             magistrato  o  alla  giurisdizione  competente  nel  quadro  di  una  procedura  di
             detenzione provvisoria e nelle condizioni in cui attualmente si esercita un tale
             ricorso a questi mezzi di telecomunicazione, le disposizioni contestate portano
             un’eccessiva compromissione del diritto di difesa” (114) . Se è vero che il Consiglio
             costituzionale aveva già avuto occasione di pronunciarsi in tema di videoconfe-
             renza (115) , non l’aveva mai fatto in materia penale, né in occasione di un’impu-
             gnazione della legge ab initio, né in occasione di una questione incidentale di
             costituzionalità (116) .
                  L’affermazione di una garanzia di presentazione fisica beneficia così di
             una consacrazione costituzionale, da ricollegarsi al diritto di difesa. Sembra che,
             su questo punto, il Consiglio si mostri relativamente innovatore. La CEDU non
             aveva ammesso, sul fondamento del diritto di difesa, un diritto di rifiutare la
             videoconferenza,  interessandosi  piuttosto  alle  modalità  di  attuazione  della
             comunicazione audiovisiva.
                  Tuttavia, malgrado la sua audacia, la doppia decisione del Consiglio costi-
             tuzionale potrebbe celare una consacrazione ingannevole per quanto riguarda
             la sua portata.

             (112) Il Consiglio costituzionale aveva già evocato la questione del consenso della persona con
                  riferimento ai diritti degli stranieri, ma in un’ipotesi in cui si prevedeva che il ricorso alla
                  videoconferenza fosse subordinato al consenso della persona, Cons. const. 20 nov. 2003, n.
                  2011-631 DC, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la natio-
                  nalité, cit., n. 81.
             (113) F. N. BUFFET, Y. DÉTRAIGNE, Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,
                  RAPPORT FAUT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS, Rapport n. 11 (2018-2019), pag. 236.
             (114) Cons. const. 2 mars 2019, cit., n. 234.
             (115) V. le decisioni citate.
             (116) Per un rifiuto, v. Crim. 16 oct. 2018, n. 18-84.430.

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