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LA VIDEOCONFERENZA NELLA PROCEDURA PENALE
DOPO LA LEGGE FRANCESE DEL 23 MARZO 2019
Per contro, quando la videoconferenza ha per oggetto di permettere fon-
damentalmente lo scambio e dunque la partecipazione attiva, il tema si pone in
termini molto differenti . La presenza fisica o non di un testimone o di un
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esperto è suscettibile di modificare l’audizione, ciascuno guardando lo schermo
che gli si trova davanti più che l’interlocutore o l’ambiente. Ancor più, la diffi-
coltà investe il diritto di partecipare al proprio processo. Se la CEDU ha rico-
nosciuto la compatibilità del ricorso alla videoconferenza con tale principio ,
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la distanza crea comunque una forma di isolamento dal processo e può ren-
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dere più difficile la difesa . L’esercizio di quest’ultima si può rivelare difficol-
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toso quando l’avvocato si trovi a distanza dal cliente, essendo complicato stabi-
lire il legame nel corso dell’udienza in mancanza di prossimità fisica. Un osta-
colo sussiste anche quando l’avvocato si trovi accanto al proprio cliente, essen-
do lui stesso posto a distanza dalla sala dell’udienza .
(90)
Un riconoscimento tra le righe da parte del Consiglio costituzionale
Benché esse non siano particolarmente esplicite su questo punto, sembra
che le decisioni del Consiglio costituzionale del 21 marzo e del 20 settembre
2019 riconoscano tra le righe l’originalità della tele-udienza o del tele-interroga-
torio. La formula “nello stato delle condizioni in cui si esercita un tale ricorso
a questi mezzi di telecomunicazione” lascia spazio al dubbio. È possibile che il
Consiglio si conceda così una flessibilità attinente all’evoluzione tecnologica.
Sarebbe allora possibile vedere dietro questa affermazione una risposta alla
constatazione che delle difficoltà tecniche persistono e che esse, tutt’altro che
anodine, perturbano le relazioni che si annodano nel quadro di un processo.
(86) In questo senso, la legge del 23 marzo precisa che il ricorso alla videoconferenza nel corso
di un’udienza implica che essa “deve tenersi in condizioni che garantiscano il diritto della persona a pre-
sentare essa stessa le sue osservazioni”. Questa garanzia, senza essere nuova, si trovava formaliz-
zata, nello spirito dei promotori del progetto di legge, come contrappeso dell’abbandono del
consenso della persona richiesto nel quadro del contenzioso della detenzione provvisoria,
cfr. Loi n. 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,
Exposé des motifs, art. 35.
(87) Cfr. supra, n. 9.
(88) C. LICOPPE, L. DUMOULIN, Justice et visioconférence: les audiences à distance. Genèse et institutionnali-
sation d’une innovation, Rapport final, MISSION DROIT ET JUSTICE, 2009, pag. 193.
(89) S. SONTAG-KOENIG, op. cit., n. 751 s. Sul rapporto avvocato/cliente, v. L. DUMOULIN, C.
LICOPPE, Deux sites pour un procès: l’unité de lieu à l’épreuve de la visioconférence, in LES FIGURES DU
PROCÈS AU-DELÀ DES FRONTIÈRES, W. MASTOR, L. MINIATO (dir.), Dalloz, coll. THÈMES ET
COMMENTAIRES, 2013, pag. 51.
(90) Cfr. anche supra, n. 12, sulla conoscenza del dossier e l’incontro con il cliente : per una stessa
constatazione, v. J. P. COURTOIS, Rapport sur le Projet de loi d’orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure, Rapport n. 517, Sénat, 2 juin 2010, pagg. 168-171. Sulla que-
stione della posizione dell’avvocato, v. il nostro articolo, La visioconférence dans le procès pénal: un
outil à maîtriser, cit., n. 16.
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