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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Facendo ripetutamente in questo modo, la camera criminale della Cour de
             cassation ha affermato che il ricorso alla videoconferenza non doveva essere
             motivato , al difuori dei casi specifici previsti dalla legge. La motivazione non
                     (32)
             è dunque richiesta nelle ipotesi considerate al comma 3, a proposito delle audi-
             zioni, degli interrogatori compreso quello di prima comparizione di una persona
             detenuta , ma anche dei dibattiti precedenti al collocamento e al prolungamen-
                     (33)
             to  della  detenzione  provvisoria,  malgrado  riguardi  l’istruttoria  preparatoria,
             salvo il caso in cui il giudice intenda superare un rifiuto . La camera criminale
                                                                  (34)
             ha così considerato, quando ogni opposizione, non prevista dai testi, è impossi-
             bile, che la scelta di ricorrere alla videoconferenza è un “atto di buona ammini-
             strazione della giustizia” . Tale qualificazione ha l’effetto di riconoscere il carat-
                                   (35)
             tere discrezionale della scelta formulata dal magistrato  e permette altresì di far
                                                                (36)
             entrare la decisione nella categoria delle misure di amministrazione della giusti-
             zia, in linea di principio sprovviste della possibilità di ricorso giurisdizionale .
                                                                                      (37)
             Ebbene, la legge del 23 marzo 2019 consacra questa discrezionalità, iscrivendo
             nel comma 1 dell’articolo 706-71 del Codice di procedura penale il fatto che il
             giudice deve pronunciarsi in merito a una “buona amministrazione della giusti-
             zia”, il cui tenore resta sfuggente. Quest’ultima nozione, che costituisce un vero
             e proprio standard del processo penale , si rivela ambivalente ad analizzarla:
                                                   (38)
             talvolta una “nozione-ambizione”, talvolta una “nozione-giustificazione” .
                                                                                  (39)
                  Come “nozione-ambizione”, essa rinvia al soddisfacimento di un buon
             funzionamento della giustizia e, più globalmente, alla ricerca di una giustizia
             amministrata nel rispetto del giusto processo , cosa che la CEDU ha potuto
                                                        (40)
             consacrare fondandosi sull’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea
             dei Diritti dell’Uomo .
                                 (41)
             (32)  Crim. 7 déc. 2010, n. 10-86.884, RSC 2011. 419, obs. J. DANET; Crim. 11 avr. 2012, n. 12-
                  81.804, BULL. CRIM. n. 90. Per una critica di questa valutazione, nostro articolo, La visioconfé-
                  rence dans le procès pénal: un outil à maîtriser, RSC 2011. 801, n. 10.
             (33)  Crim. 16 oct. 2018, n. 18-81.881, préc.
             (34)  V. infra, n. 21.
             (35)  Crim. 16 oct. 2018, n. 18-84.430.
             (36)  V. in part. nostra tesi di dottorato, L’intérêt général dans le procès pénal, tesi, Poitiers, 2007, n. 897.
             (37)  V. F. DESPORTES, L. LAZERGES-COUSQUER, Traité de procédure pénale, coll. CORPUS DROIT PRIVÉ,
                  Economica, IV ed., 2015, nos 932 s.
             (38)  N. LAVAL, La bonne administration de la justice, LPA 12 aoû. 1999, pag. 12.
             (39)  J. ROBERT, La bonne administration de la justice, AJDA 1995. 118.
             (40)  J. LHUILLIER, La bonne administration de la justice pénale en Europe, tesi, Université de Lorraine,
                  2012, n. 5 s.
             (41)  Sul  ricorso  alla  videconferenza  nella  procedura  penale,  CEDU  5  oct.  2006,  n.  45106/04,
                  Marcello VIOLA c. Italia, § 62. Sull’estensione del principio, v. in part. J. DANET, obs. à Crim. 2
                  mars 2011, n. 10-88.524 e 10-88.525, inedite, e Crim. 7 déc. 2010, n. 10-86.884, RSC 2011. 420.

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