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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Ormai, l’utilizzo della tecnologia si estende a tutte le fasi del processo pena-
le. Essa è dunque ammessa durante l’inchiesta, l’istruttoria o durante la fase di
giudizio, in maniera più limitata e nel quadro di dispositivi di collaborazione
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internazionale. La tele-udienza è accettata a valle del processo, per l’esecuzione
della pena , nonché, infine, al di fuori di ciò, in particolare per quanto riguarda
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le udienze davanti alla commissione per l’indennizzo delle vittime d’infrazioni o
davanti alla commissione nazionale per la riparazione di una detenzione provvi-
soria ingiustificata. A parte i magistrati, essa riguarda tutti gli attori: testimoni,
esperti, parti civili, interpreti o sospettati, si trovino essi in due o più luoghi .
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Solo limitazioni tecniche possono dunque circoscrivere il numero di partecipan-
ti. Senza rinunciare al principio di specialità che permane nella materia, le leggi
successive riducono progressivamente l’esclusività della partecipazione fisica.
L’allargamento giurisprudenziale del campo della videoconferenza
Questa evoluzione si trova rinforzata dall’interpretazione giurisprudenzia-
le dei testi che, favorendo l’allargamento del ricorso alla videoconferenza, deli-
nea una forma di normalizzazione della tecnologia. Due esempi, almeno, lo
possono dimostrare. In primo luogo, la camera criminale della Cour de cassation
ha considerato, per via dell’articolo 512 del Codice di procedura penale, che la
videoconferenza, applicabile di fronte al tribunale correzionale, dovesse allo
stesso modo applicarsi alle procedure di appello correzionale . In seguito, la
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Cour de cassation ha ammesso che laddove un testo contempli la semplice possi-
bilità di una comparizione personale si possa fare ricorso alla videoconferen-
za . Questa interpretazione è pertinente nella misura in cui la comparizione
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per videoconferenza costituisce una forma di comparizione personale insieme
alla comparizione fisica . Essa consacra l’idea secondo cui la distanza fisica e
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il ricorso a un mezzo tecnologico non ostacolano intrinsecamente lo scambio.
(22) V. per es., in ultimo luogo, l’estensione operata dalla legge del 23 marzo 2019 all’udienza
destinata a prolungare la detenzione provvisoria quando il tribunale correzionale adito non
può decidere nel termine di due mesi dell’art. 179, penultimo comma.
(23) V. in part. COD. PROC. PEN., art. 712-6, 712-13, 712-17 e 764-22.
(24) Crim. 18 juin 2014, n. 13-81.576.
(25) Crim. 25 mai 2016, n. 16-81.217, BULL. CRIM. n. 158; D. 2016. 1201.
(26) Crim. 27 févr. 2018, n. 17-87.133, AJ pénal 2018. 259, obs. D. AUBERT; DR. PÉNAL 2018.
Comm. 89, obs. A. MARON et M. HAAS.
(27) Si può osservare che la dir. (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
di presenziare al processo nei procedimenti penali contempla il “diritto di assistere al proprio
processo” nel suo art. 8, formula che permette di prevedere tanto una presenza fisica quanto
una comparizione per videoconferenza.
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