Page 117 - Rassegna 2020-3
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LA VIDEOCONFERENZA NELLA PROCEDURA PENALE
                                DOPO LA LEGGE FRANCESE DEL 23 MARZO 2019



                     Si potrebbe obiettare - semplice argomento temporale - che i redattori dei
               testi adottati tra il 1959 e l’inizio degli anni 2000 non potevano tuttavia conside-
               rare una tale modalità. Si potrebbe anche obiettare - in questo caso argomento
               di merito - che la sottile distinzione su cui si fonda la camera criminale consiste
               nell’opposizione  tra  la  comparizione  semplice  e  quella  obbligatoria .  Tale
                                                                                    (28)
               distinzione ha un fondamento testuale poco sicuro. Essa porta a creare una
               certa complessità dei casi di ricorso alla videoconferenza e del rafforzamento
               della scelta tra presenza virtuale e presenza fisica all’udienza , che è partecipe
                                                                         (29)
               dell’emergere di regimi differenti, come anche la motivazione del giudice illustra.

                     Un obbligo di motivazione poco vincolante
                     L’obbligo del giudice di motivare il ricorso alla videoconferenza è poco
               vincolante. Come alcuni hanno sottolineato, la redazione dell’articolo 706-71
               presentava sin dall’inizio un’ambiguità riferita alla verifica delle “necessità del-
               l’inchiesta e dell’istruttoria” previste al comma 1 dell’articolo. Una tale formula
               si rivela particolarmente malleabile nella pratica. Occorre aggiungere a ciò la
               motivazione prevista nel quadro dell’attuazione del secondo protocollo addi-
               zionale alla Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale, che implica
               l’“indicazione delle ragioni per cui è inopportuna o impossibile la comparizione
               di persona dell’individuo coinvolto” . Da ultimo, l’articolo 706-71, penultimo
                                                  (30)
               comma, esige in caso di ricorso alla videoconferenza per un interprete di con-
               statare l’impossibilità di spostamento di quest’ultimo . Fonte di complessità
                                                                   (31)
               nella comprensione globale del dispositivo, la differenza di trattamento all’inter-
               no del processo penale della videoconferenza rivela pure la volontà di lasciare
               in proposito spazio di manovra al giudice.

                     Una misura di buona amministrazione della giustizia
                     Si arriva persino a una forma di banalizzazione del ricorso alla videoconfe-
               renza, nel caso in cui la motivazione non sia richiesta. La giurisprudenza ha circo-
               scritto il suo campo limitandone l’applicazione al solo comma 1. Essa non ha infat-
               ti dedotto dalla formula “queste disposizioni sono ugualmente applicabili”, presen-
               te nel comma 3, che rinvia in particolare al comma già citato e alla formula già evo-
               cata, che l’obbligo di motivazione si sarebbe dovuto applicare in tale quadro.


               (28)  A. MARON et M. HAAS, op. cit.
               (29)  W. AZOULAY, Audiences 2.0 et visioconférence: l’extension d’une option se poursuit, D. ACTU., 22 mars 2018.
               (30)  Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
                     penale, 8 nov. 2001, SÉRIE DES TRAITÉS EUROPÉENS, n. 182, art. 9.
               (31)  Art. 706-71, al. 8.


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