Page 117 - Rassegna 2020-3
P. 117
LA VIDEOCONFERENZA NELLA PROCEDURA PENALE
DOPO LA LEGGE FRANCESE DEL 23 MARZO 2019
Si potrebbe obiettare - semplice argomento temporale - che i redattori dei
testi adottati tra il 1959 e l’inizio degli anni 2000 non potevano tuttavia conside-
rare una tale modalità. Si potrebbe anche obiettare - in questo caso argomento
di merito - che la sottile distinzione su cui si fonda la camera criminale consiste
nell’opposizione tra la comparizione semplice e quella obbligatoria . Tale
(28)
distinzione ha un fondamento testuale poco sicuro. Essa porta a creare una
certa complessità dei casi di ricorso alla videoconferenza e del rafforzamento
della scelta tra presenza virtuale e presenza fisica all’udienza , che è partecipe
(29)
dell’emergere di regimi differenti, come anche la motivazione del giudice illustra.
Un obbligo di motivazione poco vincolante
L’obbligo del giudice di motivare il ricorso alla videoconferenza è poco
vincolante. Come alcuni hanno sottolineato, la redazione dell’articolo 706-71
presentava sin dall’inizio un’ambiguità riferita alla verifica delle “necessità del-
l’inchiesta e dell’istruttoria” previste al comma 1 dell’articolo. Una tale formula
si rivela particolarmente malleabile nella pratica. Occorre aggiungere a ciò la
motivazione prevista nel quadro dell’attuazione del secondo protocollo addi-
zionale alla Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale, che implica
l’“indicazione delle ragioni per cui è inopportuna o impossibile la comparizione
di persona dell’individuo coinvolto” . Da ultimo, l’articolo 706-71, penultimo
(30)
comma, esige in caso di ricorso alla videoconferenza per un interprete di con-
statare l’impossibilità di spostamento di quest’ultimo . Fonte di complessità
(31)
nella comprensione globale del dispositivo, la differenza di trattamento all’inter-
no del processo penale della videoconferenza rivela pure la volontà di lasciare
in proposito spazio di manovra al giudice.
Una misura di buona amministrazione della giustizia
Si arriva persino a una forma di banalizzazione del ricorso alla videoconfe-
renza, nel caso in cui la motivazione non sia richiesta. La giurisprudenza ha circo-
scritto il suo campo limitandone l’applicazione al solo comma 1. Essa non ha infat-
ti dedotto dalla formula “queste disposizioni sono ugualmente applicabili”, presen-
te nel comma 3, che rinvia in particolare al comma già citato e alla formula già evo-
cata, che l’obbligo di motivazione si sarebbe dovuto applicare in tale quadro.
(28) A. MARON et M. HAAS, op. cit.
(29) W. AZOULAY, Audiences 2.0 et visioconférence: l’extension d’une option se poursuit, D. ACTU., 22 mars 2018.
(30) Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale, 8 nov. 2001, SÉRIE DES TRAITÉS EUROPÉENS, n. 182, art. 9.
(31) Art. 706-71, al. 8.
113