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LA VIDEOCONFERENZA NELLA PROCEDURA PENALE
                                DOPO LA LEGGE FRANCESE DEL 23 MARZO 2019



               A. La discrezionalità nella scelta nel giudice

                     Il riconoscimento della discrezionalità
                     Vera e propria pietra miliare del dispositivo e della sua evoluzione, la discre-
               zionalità della scelta di ricorrere alla videoconferenza impronta l’articolo 706-71
               del Codice di procedura penale dopo la legge del 23 marzo 2019. Il suo comma
               primo è ora così redatto: “ai fini di una buona amministrazione della giustizia, si
               può fare ricorso, nel procedimento penale, a un mezzo di comunicazione audio-
               visiva, se il magistrato assegnatario del procedimento o il presidente dell’organo
               giurisdizionale adito lo stima giustificato, nei casi e secondo le modalità previste
               dal presente articolo”. A dire il vero, questo comma non porta un’innovazione
               normativa fondamentale, bensì conferma gli orientamenti di massima del diritto
               nella materia. Esso conferma l’esistenza di disposizioni che inquadrano specifi-
               camente la videoconferenza; conferma anche la garanzia giudiziale nel ricorso
               alla videoconferenza. Secondo i casi, il magistrato è un pubblico ministero  o,
                                                                                       (17)
               più spesso, un giudice , che deve valutare la possibilità e la necessità di utilizzare
                                    (18)
               la videoconferenza . In compenso, nessuna autorizzazione può essere data da
                                  (19)
               un’autorità di polizia o dall’amministrazione penitenziaria. Questo comma ram-
               menta il principio di specialità implicando che il ricorso alla videoconferenza
               non potrebbe essere impiegato senza disposizioni testuali, che coprono sempre
               più situazioni importanti del processo penale . La grande ampiezza della scelta
                                                          (20)
               di ricorrere alla videoconferenza risulta chiaramente dall’allargamento del qua-
               dro nel quale sono utilizzati i mezzi di comunicazione audiovisiva.

                     L’allargamento legale del campo della videoconferenza
                     È in effetti la legge che ha esteso per prima l’ambito della videoconferen-
               za. Sono pertanto numerosi i testi che hanno allargato il campo di applicazione
               dell’utilizzo di un mezzo di telecomunicazione audiovisiva modificando il teno-
               re dell’articolo 706-71  del Codice di procedura penale.
                                     (21)

               (17)  In particolare quando si tratta della presentazione nel quadro di un fermo di polizia.
               (18)  Crim. 25 mai 2016, n. 16-81.217, BULL. CRIM. n. 158; D. 2016. 1201.
               (19)  Crim. 16 oct. 2018, n. 18-81.881, D. 2018. 2092; AJ pénal 2018. 586, obs. D. MIRANDA; RSC
                     2018. 930, obs. F. CORDIER.
               (20)  V. infra, n. 5.
               (21)  Si può aggiungere alle ipotesi previste all’articolo 706-71, quelle, molto sparse, che vi rinviano, v. in
                     part. per l’applicazione di un mandato d’arresto, COD. PROC. PEN., art. 135-2, per constatare la rinun-
                     cia a un nuovo esame della Corte d’assise in caso di contumacia, art. 379-4, l’intervento a un’udien-
                     za di una persona abilitata da uno Stato nel quadro di una procedura tendente all’esecuzione di una
                     decisione di congelamento dei beni presa dallo Stato in questione, art. 695-9-22 e 695-9-25, per
                     attuare un’audizione in occasione di un ordine europeo d’indagine, COD. PROC. PEN., art. 694-48.

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