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LA VIDEOCONFERENZA NELLA PROCEDURA PENALE
DOPO LA LEGGE FRANCESE DEL 23 MARZO 2019
A. La discrezionalità nella scelta nel giudice
Il riconoscimento della discrezionalità
Vera e propria pietra miliare del dispositivo e della sua evoluzione, la discre-
zionalità della scelta di ricorrere alla videoconferenza impronta l’articolo 706-71
del Codice di procedura penale dopo la legge del 23 marzo 2019. Il suo comma
primo è ora così redatto: “ai fini di una buona amministrazione della giustizia, si
può fare ricorso, nel procedimento penale, a un mezzo di comunicazione audio-
visiva, se il magistrato assegnatario del procedimento o il presidente dell’organo
giurisdizionale adito lo stima giustificato, nei casi e secondo le modalità previste
dal presente articolo”. A dire il vero, questo comma non porta un’innovazione
normativa fondamentale, bensì conferma gli orientamenti di massima del diritto
nella materia. Esso conferma l’esistenza di disposizioni che inquadrano specifi-
camente la videoconferenza; conferma anche la garanzia giudiziale nel ricorso
alla videoconferenza. Secondo i casi, il magistrato è un pubblico ministero o,
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più spesso, un giudice , che deve valutare la possibilità e la necessità di utilizzare
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la videoconferenza . In compenso, nessuna autorizzazione può essere data da
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un’autorità di polizia o dall’amministrazione penitenziaria. Questo comma ram-
menta il principio di specialità implicando che il ricorso alla videoconferenza
non potrebbe essere impiegato senza disposizioni testuali, che coprono sempre
più situazioni importanti del processo penale . La grande ampiezza della scelta
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di ricorrere alla videoconferenza risulta chiaramente dall’allargamento del qua-
dro nel quale sono utilizzati i mezzi di comunicazione audiovisiva.
L’allargamento legale del campo della videoconferenza
È in effetti la legge che ha esteso per prima l’ambito della videoconferen-
za. Sono pertanto numerosi i testi che hanno allargato il campo di applicazione
dell’utilizzo di un mezzo di telecomunicazione audiovisiva modificando il teno-
re dell’articolo 706-71 del Codice di procedura penale.
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(17) In particolare quando si tratta della presentazione nel quadro di un fermo di polizia.
(18) Crim. 25 mai 2016, n. 16-81.217, BULL. CRIM. n. 158; D. 2016. 1201.
(19) Crim. 16 oct. 2018, n. 18-81.881, D. 2018. 2092; AJ pénal 2018. 586, obs. D. MIRANDA; RSC
2018. 930, obs. F. CORDIER.
(20) V. infra, n. 5.
(21) Si può aggiungere alle ipotesi previste all’articolo 706-71, quelle, molto sparse, che vi rinviano, v. in
part. per l’applicazione di un mandato d’arresto, COD. PROC. PEN., art. 135-2, per constatare la rinun-
cia a un nuovo esame della Corte d’assise in caso di contumacia, art. 379-4, l’intervento a un’udien-
za di una persona abilitata da uno Stato nel quadro di una procedura tendente all’esecuzione di una
decisione di congelamento dei beni presa dallo Stato in questione, art. 695-9-22 e 695-9-25, per
attuare un’audizione in occasione di un ordine europeo d’indagine, COD. PROC. PEN., art. 694-48.
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