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ECO AMBIENTE



                  In  pratica,  nell’ipotesi  in  cui  l’offesa  alla  pubblica  incolumità  sia  stata
             determinata da una contaminazione o compromissione ambientale, si appliche-
             rà la nuova norma del disastro ambientale, mentre il cosiddetto disastro inno-
             minato troverà applicazione nel caso in cui il pericolo per la pubblica incolumità
             sia  derivato  da  un  evento  distruttivo  che  tuttavia  non  ha  causato  un  danno
             all’ambiente .
                        (19)


             5. Conclusioni
                  A fronte dell’allarme sociale prodotto dai diffusi comportamenti illeciti in
             campo ambientale era, dunque, ormai divenuta ineludibile la necessità di preve-
             dere, nell’ambito del sistema penale, un insieme di norme omogenee che andas-
             sero a tutelare l’ambiente.
                  Va  evidenziato,  in  particolare,  come  i  delitti  d’inquinamento  e  disastro
             ambientale  possano  interessare  svariate  forme  di  aggressione  all’ambiente  e
             vadano a colpire anche condotte che solo formalmente appaiono aderenti a
             prescrizioni  normative.  Tuttavia  è  necessaria  un’attenta  verifica  dell’effettivo
             nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.
                  La Corte di Cassazione infatti - nel corso delle diverse pronunce che si
             sono susseguite in questi ultimi anni - ha rilevato come le nuove fattispecie
             delittuose debbano essere inquadrate tra i reati di danno.
                  Tale caratteristica comporta sul piano processuale la necessità di uno scru-
             poloso accertamento del nesso di causalità tra la condotta e l’evento ai fini della
             contestazione, e ciò in modo particolare in presenza di comportamenti frazio-
             nati nel tempo.














             (19)  Ad esempio, il caso oggetto proprio della pronuncia della Cassazione Penale n. 29901 del
                  2018 ha riguardato un procedimento nei confronti del Sindaco e del responsabile dell’ufficio
                  tecnico di un comune calabrese ai quali si contestava di non aver adottato alcuna iniziativa
                  idonea a fronteggiare il pericolo di crollo di due edifici totalmente abusivi alla base dei quali,
                  in tempi diversi, si erano aperte due voragini.

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