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I DELITTI DI INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE
                  ATTRAVERSO L’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE



               all’iniziale  deterioramento  o  com-
               promissione non costituiscono “post
               factum” non punibile» .
                                    (10)
                     Pertanto, laddove il deteriora-
               mento  o  la  compromissione  siano
               frutto non di un unico atto ma della
               ripetizione di condotte lesive, la fat-
               tispecie va inquadrata nella catego-
               ria  di  delitti  denominati  a  “consu-
               mazione prolungata” o a “condotta
               frazionata” in ragione delle specifi-
               che  modalità  con  cui  la  condotta
               criminosa è posta in essere.
                     La conseguenza di ciò è che -
               ad esempio - le plurime immissioni
               di  sostanze  inquinanti  nei  corsi
               d’acqua, successive alla prima, non
               costituiscono  un  post  factum  penal-
               mente irrilevante, né singole e auto-
               nome  azioni  costituenti  altrettanti
               reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un’unica azione lesiva che sposta-
               no in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultima immissione e, dun-
               que, anche l’inizio della decorrenza della prescrizione (considerato che l’art. 158
               c.p. dispone che il termine della prescrizione decorre “dal giorno della consu-
               mazione”).
                     Inoltre è possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a
               quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o com-
               portano una delle conseguenze tipiche del disastro ambientale previste dal suc-
               cessivo art. 452-quater c. p. .
                                         (11)


               3.  Il requisito dell’abusività della condotta con riferimento ai delitti di
                  inquinamento ambientale e disastro ambientale
                     Sia l’ipotesi di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) sia quella di disa-
               stro ambientale (art. 452-quater c.p.) richiedono che la condotta sia “abusiva”
               per integrare il delitto.

               (10)  Cit. Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 3 marzo 2017, n. 10515.
               (11)  Così Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 30 marzo 2017, n. 15865.

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