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I DELITTI DI INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE
ATTRAVERSO L’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE
all’iniziale deterioramento o com-
promissione non costituiscono “post
factum” non punibile» .
(10)
Pertanto, laddove il deteriora-
mento o la compromissione siano
frutto non di un unico atto ma della
ripetizione di condotte lesive, la fat-
tispecie va inquadrata nella catego-
ria di delitti denominati a “consu-
mazione prolungata” o a “condotta
frazionata” in ragione delle specifi-
che modalità con cui la condotta
criminosa è posta in essere.
La conseguenza di ciò è che -
ad esempio - le plurime immissioni
di sostanze inquinanti nei corsi
d’acqua, successive alla prima, non
costituiscono un post factum penal-
mente irrilevante, né singole e auto-
nome azioni costituenti altrettanti
reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un’unica azione lesiva che sposta-
no in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultima immissione e, dun-
que, anche l’inizio della decorrenza della prescrizione (considerato che l’art. 158
c.p. dispone che il termine della prescrizione decorre “dal giorno della consu-
mazione”).
Inoltre è possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a
quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o com-
portano una delle conseguenze tipiche del disastro ambientale previste dal suc-
cessivo art. 452-quater c. p. .
(11)
3. Il requisito dell’abusività della condotta con riferimento ai delitti di
inquinamento ambientale e disastro ambientale
Sia l’ipotesi di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) sia quella di disa-
stro ambientale (art. 452-quater c.p.) richiedono che la condotta sia “abusiva”
per integrare il delitto.
(10) Cit. Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 3 marzo 2017, n. 10515.
(11) Così Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 30 marzo 2017, n. 15865.
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