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ECO AMBIENTE
Anche con riferimento al pacchetto dei delitti ambientali inserito nel codi-
ce penale dalla legge n. 68/2015 sono stati sollevati dubbi in merito ad una
mancata chiarezza e linearità di lettura ed applicazione, in assenza della quale si
rischia di attivare solo un percorso già visto. I punti deboli di questa novità nor-
mativa sono - ancora una volta - i termini. E i termini in un testo normativo
sono la base per gli aspetti applicativi sostanziali.
In tale contesto, pertanto, appare essenziale il ruolo svolto dalla Corte di
Cassazione nell’interpretare in via giudiziale le disposizioni con la finalità di
chiarirne il significato in vista della loro applicazione ai casi concreti.
2. Il delitto di inquinamento ambientale
Art. 452-bis c.p.
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000
chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di
specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
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