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I DELITTI DI INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE
                  ATTRAVERSO L’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE



                     L’articolo  452-bis  del  codice  penale  punisce  l’inquinamento  ambientale
               andando a sanzionare con la reclusione da due a sei anni e la multa da diecimila
               a  centomila  euro  chiunque  abusivamente  cagioni  una  compromissione  o  un
               deterioramento “significativi e misurabili” dello stato preesistente “delle acque
               o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” oppure
               “di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.
                     La stessa disposizione prevede una circostanza aggravante nell’ipotesi in
               cui l’inquinamento sia stato prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta
               a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeolo-
               gico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
                     Si tratta di un’ipotesi di reato a forma libera (“chiunque… cagiona…”), ne
               consegue che l’inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in
               condotte che attengono al settore “classico” di acque, aria e rifiuti ma anche ad
               altri  settori  di  inquinamento  o  di  immissione  di  elementi  come  ad  esempio
               sostanze chimiche, materiali radioattivi e - più in generale - in qualsiasi compor-
               tamento  che  provochi  una  mutazione  in  senso  peggiorativo  dell’equilibrio
               ambientale . Il reato in esame evidenzia, sostanzialmente, una condizione di
                          (5)
               degrado dell’originario assetto dell’ambiente.
                     Il comportamento dell’agente può essere commissivo od omissivo. Infatti,
               l’inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia
               con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma
               anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato
               impedimento dell’evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è
               tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determina-
               to fatto inquinante dannoso o pericoloso.
                     Si tratta poi di un illecito di danno, posto che tale delitto si perfeziona solo
               quando avvenga una compromissione o un deterioramento significativi e misu-
               rabili. In particolare, il delitto in esame si concretizza nel momento in cui si
               verifica l’inquinamento ambientale, indipendentemente dal fatto se poi da tale
               evento derivino danni per la salute pubblica o per singole persone (ipotesi inve-
               ce sanzionata all’art. 452-ter c.p. relativa ai casi di “Morte o lesioni come conse-
               guenza del delitto di inquinamento ambientale”).
                     Va ricordato che il successivo articolo 452-quinquies c.p. prevede - al primo
               comma - anche l’ipotesi colposa (con pena diminuita da un terzo a due terzi) ed
               in realtà tale ipotesi realisticamente è quella potenzialmente di più frequente.


               (5)   Si veda Ufficio del Massimario, Corte di Cassazione, Settore penale, Rel. n. III/04/2015,
                     29 maggio 2015, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni
                     in materia di delitti contro l’ambiente”.

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