Page 102 - Rassegna 2020-3
P. 102
ECO AMBIENTE
Infatti nella maggior parte dei casi di inquinamento ambientale è difficile
che il soggetto responsabile agisca con dolo (salvo i casi di dolo eventuale che,
(6)
al contrario, possono essere ricorrenti), mentre anche nel passato la gran parte
degli eventi di inquinamento ambientale sono stati ricondotti a forme di colpa
(anche grave) a livello di elemento soggettivo.
2.1 I chiarimenti della Cassazione con riferimento al delitto di inquinamento ambientale
All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo pacchetto di delitti contro
l’ambiente inseriti nel codice penale, la Cassazione è stata chiamata a dare un
contributo di approfondimento e chiarimento su quelli che sono gli aspetti più
incerti e problematici connessi con le nuove figure delittuose.
Le maggiori criticità riscontrate dagli uffici giudiziari per l’applicazione del
delitto di inquinamento ambientale hanno riguardato - ad esempio - la corretta
interpretazione di locuzioni quali “compromissione o deterioramento significa-
tivi e misurabili” con riferimento alle matrici ambientali, ovvero il riferimento
al carattere “abusivo” della condotta sanzionabile.
Su questi aspetti ed altri ancora della norma - ad oggi - si possono regi-
strare le prime interessanti sentenze della Suprema Corte con le quali vengono
elencati quelli che possono essere considerati, al momento, dei punti stabili di
indirizzo interpretativo dei Giudici in relazione all’articolazione del delitto in
questione.
a) La compromissione o deterioramento
Nell’individuazione del significato concreto da attribuire ai termini “com-
promissione” e “deterioramento” - concetti posti nella disposizione in esame in
alternativa tra loro - la Cassazione ha precisato che: «indicano fenomeni sostan-
zialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alte-
razione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambien-
tale o dell’ecosistema caratterizzata, nel caso della compromissione, in una con-
dizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”,
perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della
matrice ambientale o dell’ecosistema e, in quello del deterioramento, come
“squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di
questi ultimi» .
(7)
(6) Si ha “dolo eventuale” quando il soggetto agente ha la precisa coscienza e volontà di attuare
un evento lesivo e tuttavia accetta il rischio di causare un danno.
(7) Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 3 novembre 2016, n. 46170.
98