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ECO AMBIENTE



                  Infatti nella maggior parte dei casi di inquinamento ambientale è difficile
             che il soggetto responsabile agisca con dolo (salvo i casi di dolo eventuale  che,
                                                                                   (6)
             al contrario, possono essere ricorrenti), mentre anche nel passato la gran parte
             degli eventi di inquinamento ambientale sono stati ricondotti a forme di colpa
             (anche grave) a livello di elemento soggettivo.

             2.1 I chiarimenti della Cassazione con riferimento al delitto di inquinamento ambientale
                  All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo pacchetto di delitti contro
             l’ambiente inseriti nel codice penale, la Cassazione è stata chiamata a dare un
             contributo di approfondimento e chiarimento su quelli che sono gli aspetti più
             incerti e problematici connessi con le nuove figure delittuose.
                  Le maggiori criticità riscontrate dagli uffici giudiziari per l’applicazione del
             delitto di inquinamento ambientale hanno riguardato - ad esempio - la corretta
             interpretazione di locuzioni quali “compromissione o deterioramento significa-
             tivi e misurabili” con riferimento alle matrici ambientali, ovvero il riferimento
             al carattere “abusivo” della condotta sanzionabile.
                  Su questi aspetti ed altri ancora della norma - ad oggi - si possono regi-
             strare le prime interessanti sentenze della Suprema Corte con le quali vengono
             elencati quelli che possono essere considerati, al momento, dei punti stabili di
             indirizzo interpretativo dei Giudici in relazione all’articolazione del delitto in
             questione.

             a)  La compromissione o deterioramento
                  Nell’individuazione del significato concreto da attribuire ai termini “com-
             promissione” e “deterioramento” - concetti posti nella disposizione in esame in
             alternativa tra loro - la Cassazione ha precisato che: «indicano fenomeni sostan-
             zialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alte-
             razione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice ambien-
             tale o dell’ecosistema caratterizzata, nel caso della compromissione, in una con-
             dizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”,
             perché  incidente  sui  normali  processi  naturali  correlati  alla  specificità  della
             matrice  ambientale  o  dell’ecosistema  e,  in  quello  del  deterioramento,  come
             “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di
             questi ultimi» .
                         (7)


             (6)  Si ha “dolo eventuale” quando il soggetto agente ha la precisa coscienza e volontà di attuare
                  un evento lesivo e tuttavia accetta il rischio di causare un danno.
             (7)  Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 3 novembre 2016, n. 46170.

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