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ECO AMBIENTE



                  Questo aspetto ha rappresentato uno dei punti più controversi delle nuove
             fattispecie  delittuose,  specialmente  con  riferimento  all’ipotesi  del  disastro
             ambientale .
                       (12)
                  Peraltro questo è uno dei punti della legge che, per la verità, è realmente
             fondamentale:  “...  chiunque  abusivamente  cagiona  un  disastro  ambientale  è
             punito con...” ovvero nel caso del delitto di inquinamento ambientale: “È puni-
             to... chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento
             significativi e misurabili”. Si tratta di un aspetto assolutamente rilevante che,
             secondo le diverse chiavi di lettura interpretative, può portare ad applicazioni
             del tutto eterogenee ed opposte dei due delitti in esame.
                  In relazione all’interpretazione di tale avverbio si è aperto un vivace dibat-
             tito.  C’è  chi  ha  criticato  la  nuova  disposizione  prospettando  che  l’avverbio
             “abusivamente” possa essere interpretato riconducendolo alla sola presenza o
             meno di un’autorizzazione amministrativa, per cui una condotta in danno del-
             l’ambiente  sarebbe  punibile  solamente  in  assenza  totale  di  autorizzazione
             amministrativa (anche se poi - di fatto - la condotta tenuta nell’esercizio dell’at-
             tività ha provocato un inquinamento ambientale o un disastro ambientale).
                  Tuttavia l’interpretazione data dalla giurisprudenza che ha prevalso in que-
             sti anni è che l’avverbio “abusivamente” debba essere inteso con una portata
             interpretativa più ampia, per cui una condotta in danno dell’ambiente sarebbe
             punibile non soltanto in assenza totale di autorizzazione, ma anche quando l’au-
             torizzazione amministrativa è illegittima o quando la condotta comunque è stata
             tenuta in violazione di disposizioni normative o di precetti o prescrizioni; inol-
             tre, secondo tale orientamento, l’abuso si verifica anche quando la condotta
             viola i principi generali a tutela del bene protetto.
                  Deve dunque essere riconosciuto un concetto ampio di condotta “abusiva”,
             comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali
             o  regionali,  ancorché  non  strettamente  pertinenti  al  settore  ambientale,  ma
             anche di prescrizioni amministrative .
                                                (13)
                  Richiamando  i  precedenti  giurisprudenziali,  l’abusività  della  condotta  è
             stata individuata - ad esempio - nell’inosservanza delle prescrizioni imposte in
             un progetto di bonifica ; o nella mancanza di autorizzazione allo scarico di un
                                   (14)
             (12)  Molte  critiche  riguardo  l’avverbio  “abusivamente”  sono  state  sollevate  dal  magistrato  G.
                  AMENDOLA, Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?, pubblicato su LEXAMBIENTE
                  il 27 marzo 2015. Dello stesso autore: Viva Viva il disastro ambientale abusivo, pubblicato su
                  LEXAMBIENTE il 24 aprile 2015 e Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per
                  introdurre nella nostra legislazione ambientale una restrizione della normale responsabilità penale delle indu-
                  strie, pubblicato su LEXAMBIENTE il 26 giugno 2015.
             (13)  Così Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 3 novembre 2016, n. 46170.
             (14)  Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 3 novembre 2016, n. 46170.

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