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ECO AMBIENTE



             di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell’uo-
             mo ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo
             (sulla scorta di tale principio la Cassazione - ad esempio - in passato ha ritenuto
             sussistente il danno sulle acque di un fiume, anche se gli effetti dell’inquinamen-
             to erano momentanei e transitori, essendo sufficiente la dimostrazione che il
             fatto fosse stato notevole ed avesse ridotto l’utilizzazione del corso d’acqua in
             conformità alla sua destinazione ).
                                            (8)

             b)  le locuzioni “significativi” e “misurabili”
                  Peraltro la compromissione o il deterioramento devono essere “significa-
             tivi” e “misurabili”. Restano - quindi - esclusi dall’ipotesi delittuosa i fatti di
             minore rilievo.
                  La Cassazione sul punto - nella sopra citata sentenza n. 46170/2016 - ha
             richiamato  il  senso  lessicale  dei  termini,  per  cui:  «il  termine  “significativo”
             denota senz’altro incisività e rilevanza, mentre “misurabile” può dirsi ciò che è
             quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile».
                  In tale occasione si è sottolineato che l’assenza di espliciti riferimenti a
             limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi
             esclude che vi sia un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri
             imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento non implica necessaria-
             mente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente, potendosi peral-
             tro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente,
             tale  situazione  sia  di  macroscopica  evidenza  o,  comunque,  concretamente
             accertabile. Ne consegue che: «ai fini dell’accertamento del reato di inquina-
             mento ambientale la verifica della sussistenza dei requisiti della compromissio-
             ne o del deterioramento non richiede necessariamente l’espletamento di accer-
             tamenti tecnici specifici» .
                                    (9)

             c)   La durata temporale della condotta attiva
                  Un altro aspetto importante è quello relativo alla durata temporale del-
             l’azione attiva che provoca l’inquinamento ambientale e che ha forti riflessi sulla
             prescrizione.
                  Richiamando un principio già consolidato in relazione all’applicazione del
             “reato satellite” di danneggiamento delle acque pubbliche, la Cassazione Penale
             - anche con riferimento al nuovo delitto di “inquinamento ambientale” ex art.
             452-bis c.p. - ha precisato che: «le condotte poste in essere successivamente

             (8)  Cassazione Penale, Sez. Quarta, sentenza del 9 marzo 2011, n. 9343.
             (9)  Cit. Cassazione Penale sentenza del 21 giugno 2018, n. 28732.

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