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ECO AMBIENTE
di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell’uo-
mo ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo
(sulla scorta di tale principio la Cassazione - ad esempio - in passato ha ritenuto
sussistente il danno sulle acque di un fiume, anche se gli effetti dell’inquinamen-
to erano momentanei e transitori, essendo sufficiente la dimostrazione che il
fatto fosse stato notevole ed avesse ridotto l’utilizzazione del corso d’acqua in
conformità alla sua destinazione ).
(8)
b) le locuzioni “significativi” e “misurabili”
Peraltro la compromissione o il deterioramento devono essere “significa-
tivi” e “misurabili”. Restano - quindi - esclusi dall’ipotesi delittuosa i fatti di
minore rilievo.
La Cassazione sul punto - nella sopra citata sentenza n. 46170/2016 - ha
richiamato il senso lessicale dei termini, per cui: «il termine “significativo”
denota senz’altro incisività e rilevanza, mentre “misurabile” può dirsi ciò che è
quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile».
In tale occasione si è sottolineato che l’assenza di espliciti riferimenti a
limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi
esclude che vi sia un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri
imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento non implica necessaria-
mente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente, potendosi peral-
tro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente,
tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente
accertabile. Ne consegue che: «ai fini dell’accertamento del reato di inquina-
mento ambientale la verifica della sussistenza dei requisiti della compromissio-
ne o del deterioramento non richiede necessariamente l’espletamento di accer-
tamenti tecnici specifici» .
(9)
c) La durata temporale della condotta attiva
Un altro aspetto importante è quello relativo alla durata temporale del-
l’azione attiva che provoca l’inquinamento ambientale e che ha forti riflessi sulla
prescrizione.
Richiamando un principio già consolidato in relazione all’applicazione del
“reato satellite” di danneggiamento delle acque pubbliche, la Cassazione Penale
- anche con riferimento al nuovo delitto di “inquinamento ambientale” ex art.
452-bis c.p. - ha precisato che: «le condotte poste in essere successivamente
(8) Cassazione Penale, Sez. Quarta, sentenza del 9 marzo 2011, n. 9343.
(9) Cit. Cassazione Penale sentenza del 21 giugno 2018, n. 28732.
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