Page 103 - Rassegna 2020-3
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I DELITTI DI INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE
                  ATTRAVERSO L’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE




































                     Un aspetto importante è che nell’ipotesi di “inquinamento ambientale”
               non  assume  rilievo  l’eventuale  reversibilità  del  fenomeno  inquinante,  poiché
               deterioramento e compromissione sono concetti diversi dalla “distruzione” e,
               dunque,  non  equivalgono  ad  una  condizione  di  “tendenziale  irrimediabilità”
               che, invece, è più propria dell’altro nuovo delitto di “disastro ambientale” ex art.
               452-quater c.p.
                     Tuttavia, nella sentenza n. 10515/2017, la Suprema Corte ha voluto ulte-
               riormente precisare che: «Pur se non irreversibile, il deterioramento o la com-
               promissione evocano l’idea di un risultato raggiunto, di una condotta che ha
               prodotto il suo effetto dannoso». Sotto questo profilo, il deterioramento e la
               compromissione costituiscono evento tipico del delitto di danneggiamento.
               Per i Giudici, dunque: «il reato in questione è senza alcun dubbio un reato di
               danno, causalmente orientato». Peraltro si ricorda come la giurisprudenza della
               Corte già in passato abbia ampiamente attinto al reato di “danneggiamento”
               all’art. 635 c.p. (che ha rappresentato per anni, in pratica, l’unico reato efficace
               e sostanziale per il contrasto ai grandi inquinamenti idrici), in riferimento al
               quale si è rilevato che si ha “deterioramento” - ai fini della configurabilità del
               reato di danneggiamento - tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile,
               anche solo temporaneamente, all’uso cui è destinata, non rilevando la possibilità



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