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I DELITTI DI INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE
ATTRAVERSO L’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE
Un aspetto importante è che nell’ipotesi di “inquinamento ambientale”
non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, poiché
deterioramento e compromissione sono concetti diversi dalla “distruzione” e,
dunque, non equivalgono ad una condizione di “tendenziale irrimediabilità”
che, invece, è più propria dell’altro nuovo delitto di “disastro ambientale” ex art.
452-quater c.p.
Tuttavia, nella sentenza n. 10515/2017, la Suprema Corte ha voluto ulte-
riormente precisare che: «Pur se non irreversibile, il deterioramento o la com-
promissione evocano l’idea di un risultato raggiunto, di una condotta che ha
prodotto il suo effetto dannoso». Sotto questo profilo, il deterioramento e la
compromissione costituiscono evento tipico del delitto di danneggiamento.
Per i Giudici, dunque: «il reato in questione è senza alcun dubbio un reato di
danno, causalmente orientato». Peraltro si ricorda come la giurisprudenza della
Corte già in passato abbia ampiamente attinto al reato di “danneggiamento”
all’art. 635 c.p. (che ha rappresentato per anni, in pratica, l’unico reato efficace
e sostanziale per il contrasto ai grandi inquinamenti idrici), in riferimento al
quale si è rilevato che si ha “deterioramento” - ai fini della configurabilità del
reato di danneggiamento - tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile,
anche solo temporaneamente, all’uso cui è destinata, non rilevando la possibilità
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