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I DELITTI DI INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE
ATTRAVERSO L’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE
le prescrizioni brevi unite ai lunghissimi tempi formali degli accertamenti dedi-
cati e tutte le difficoltà tecniche e procedurali connesse a reati/contravvenzioni,
spesso di pura forma e di poca sostanza, non hanno di certo potuto rappresen-
tare un efficace contrasto alla diffusione dei crimini ambientali sul territorio.
Le sanzioni amministrative sono da considerarsi risibili a fronte della
grande criminalità ambientale ed al giro di affari economico connesso ai traf-
fici di rifiuti. Basti pensare che il furto di calzini al supermercato è un delitto,
mentre la gestione illecita dei rifiuti o la discarica abusiva sono ancora
reati/contravvenzione.
In questo scenario - in passato - è dunque dovuta intervenire una magi-
stratura supplente che, attraverso una serie di pronunce giurisprudenziali, ha
creato i cosiddetti “reati satelliti” .
(3)
Tra questi reati va senz’altro ricordato il cosiddetto “disastro ambientale
innominato” mutuato dall’articolo 434 c.p. (Crollo di costruzioni o altri disastri
dolosi). In pratica, per supplire alla carenza normativa del settore sono stati
individuati alcuni reati nel codice penale che in realtà giuridicamente non c’en-
travano assolutamente nulla con l’aspetto ambientale, ma che poi per via inter-
pretativa sono stati applicati contro i crimini ambientali. Per decenni, dunque,
si è andati avanti sfruttando questa normativa presa a prestito dal codice penale
per supplire all’assenza dei delitti ambientali ufficiali che tardavano ad arrivare.
Negli anni pregressi la vera battaglia, nel contesto delle attività di con-
trasto ai crimini ambientali, è poi avvenuta nelle aule giudiziarie dove spesso
tutto si è arenato ed estinto sotto il peso delle schermaglie processuali tra
periti e consulenti. Una battaglia a tutto campo che ha ruotato spesso intorno
ai sofismi interpretativi delle terminologie contenute nelle varie fattispecie,
che si sono prestate a molteplici chiavi di lettura tra loro opposte, ed a regole
procedurali senza regole prefissate e gestite da oscillanti orientamenti giuri-
sprudenziali .
(4)
(3) La dicitura “reati satelliti” è una espressione ideata da “Diritto all’ambiente” registrata come
marchio presso la Camera di Commercio di Terni con il n. TR/2011C000093 e tutelata dalla
legge sul copyright.
(4) Si pensi alla vicenda che ha riguardato lo stabilimento Montedison di Bussi sul Tirino (in pro-
vincia di Pescara), il quale per quasi quarant’anni ha avvelenato acqua e suolo circostanti. Nel
2014, in primo grado, la Corte d’Assise di Chieti aveva assolto gli imputati “perché il fatto
non sussiste” dal reato di avvelenamento delle acque e dichiarato il non doversi procedere
per prescrizione per il reato di disastro ambientale (innominato ex art. 434 c.p.) derubricato
da doloso in colposo. Successivamente, invece, nel 2017 la Corte d’Assise d’appello
dell’Aquila aveva condannato dieci imputati su diciannove a pene tra i due e i tre anni, dopo
un ricalcolo dei termini relativi al reato di disastro ambientale per il quale non si era ritenuta
intervenuta la prescrizione. La Cassazione, infine, nel 2018 ha ribaltato la sentenza di appello
annullando le condanne per assoluzione e prescrizione.
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