Page 98 - Rassegna 2020-3
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ECO AMBIENTE



             SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il delitto di inquinamento ambientale - 3. Il requisito dell’abu-
                       sività della condotta con riferimento ai delitti di inquinamento ambientale e
                       disastro ambientale - 4. Il delitto di disastro ambientale - 5. Conclusioni.


             1.  Premessa
                  La legge 22 maggio 2015, n. 68, “Disposizioni in materia di delitti contro
             l’ambiente”- vigente a partire dal 29 maggio 2015 - ha inserito nel codice penale
             il nuovo “Titolo VI bis - Dei delitti contro l’ambiente” con il fine di introdurre
             nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme a tutela dell’ambiente, tra cui
             le  principali  sono  relative  alle  ipotesi  di  inquinamento  ambientale  e  disastro
             ambientale.
                  L’inserimento  dei  delitti  ambientali  nel  codice  penale  è  avvenuto  dopo
             circa vent’anni di attesa. Infatti è del 1997 il documento elaborato dalla allora
             Commissione Ecomafia con cui erano stati delineati una serie di delitti ambien-
             tali. Il Consiglio dei Ministri aveva approvato in tempi brevi quel testo che poi,
             tuttavia, non è mai giunto all’esame del Parlamento. Negli anni successivi molti
             altri progetti normativi finalizzati a varare tale importante innovazione si sono
             progressivamente arenati nelle varie secche legislative. Nel frattempo i crimini
             ambientali sono esplosi in tutta la loro virulenza.
                  In questo arco temporale il presidio normativo per sanzionare e contra-
             stare i vari crimini contro l’ambiente e la salute pubblica è stato costituito pre-
             valentemente  da  una  serie  di  modesti  reati/contravvenzione  e  da  sanzioni
             amministrative. Rarissimi i delitti nel settore .
                                                       (1)
                  Come è stato sottolineato anche da importanti esponenti della magistratura ,
                                                                                       (2)
             (1)  In materia di rifiuti - ad esempio - si annoverano solamente il delitto di “Attività organizzata
                  per traffico illecito di rifiuti”, ex art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 (che recentemente è stato inse-
                  rito nel Codice Penale all’art. 452-quaterdecies); la pena delitto prevista per il trasporto di rifiuti
                  pericolosi senza formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti ex art. 258,
                  comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, ai quali nel 2014 si è poi aggiunto il delitto di “Combustione
                  illecita di rifiuti”, ex art. 256-bis, D.Lgs. n. 152/2006.
             (2)  Si veda M. SANTOLOCI, Tecnica di polizia giudiziaria ambientale, DIRITTO ALL’AMBIENTE, Edizioni
                  2018, pag. 397. Peraltro durante la conferenza stampa del 4 giugno 2019 - in cui si è illustrata
                  una importante operazione condotta dalla Procura della Repubblica di Milano e dai Carabinieri
                  del NOE contro lo smaltimento illecito di rifiuti tra il Nord e Sud Italia - i magistrati hanno
                  lanciato un grido di allarme in merito alla nullità dell’effetto deterrente delle sanzioni nel campo
                  dei rifiuti: «Gli indagati non hanno arrestato le loro condotte illecite neppure a fronte dei seque-
                  stri dei diversi siti utilizzati come discariche abusive». Le persone «appaiono totalmente accecate
                  dalla prospettiva di realizzare in tempi molto ristretti ingentissimi guadagni, che lo smaltimento
                  dei rifiuti con modalità illecite garantisce con rischi penali tutto sommati contenuti», rischi «che
                  evidentemente i trafficanti ritengono comunque vantaggioso correre». Infatti il delitto di attività
                  organizzate per traffico illecito di rifiuti ancora ad oggi è punito con una pena massima di sei
                  anni (che in concreto, con le riduzioni del patteggiamento o del rito abbreviato, scende attorno
                  ai due-tre anni),ormai inferiore persino alla pena inflitta per alcuni tipi di banale furto.

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