Page 98 - Rassegna 2020-3
P. 98
ECO AMBIENTE
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il delitto di inquinamento ambientale - 3. Il requisito dell’abu-
sività della condotta con riferimento ai delitti di inquinamento ambientale e
disastro ambientale - 4. Il delitto di disastro ambientale - 5. Conclusioni.
1. Premessa
La legge 22 maggio 2015, n. 68, “Disposizioni in materia di delitti contro
l’ambiente”- vigente a partire dal 29 maggio 2015 - ha inserito nel codice penale
il nuovo “Titolo VI bis - Dei delitti contro l’ambiente” con il fine di introdurre
nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme a tutela dell’ambiente, tra cui
le principali sono relative alle ipotesi di inquinamento ambientale e disastro
ambientale.
L’inserimento dei delitti ambientali nel codice penale è avvenuto dopo
circa vent’anni di attesa. Infatti è del 1997 il documento elaborato dalla allora
Commissione Ecomafia con cui erano stati delineati una serie di delitti ambien-
tali. Il Consiglio dei Ministri aveva approvato in tempi brevi quel testo che poi,
tuttavia, non è mai giunto all’esame del Parlamento. Negli anni successivi molti
altri progetti normativi finalizzati a varare tale importante innovazione si sono
progressivamente arenati nelle varie secche legislative. Nel frattempo i crimini
ambientali sono esplosi in tutta la loro virulenza.
In questo arco temporale il presidio normativo per sanzionare e contra-
stare i vari crimini contro l’ambiente e la salute pubblica è stato costituito pre-
valentemente da una serie di modesti reati/contravvenzione e da sanzioni
amministrative. Rarissimi i delitti nel settore .
(1)
Come è stato sottolineato anche da importanti esponenti della magistratura ,
(2)
(1) In materia di rifiuti - ad esempio - si annoverano solamente il delitto di “Attività organizzata
per traffico illecito di rifiuti”, ex art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 (che recentemente è stato inse-
rito nel Codice Penale all’art. 452-quaterdecies); la pena delitto prevista per il trasporto di rifiuti
pericolosi senza formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti ex art. 258,
comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, ai quali nel 2014 si è poi aggiunto il delitto di “Combustione
illecita di rifiuti”, ex art. 256-bis, D.Lgs. n. 152/2006.
(2) Si veda M. SANTOLOCI, Tecnica di polizia giudiziaria ambientale, DIRITTO ALL’AMBIENTE, Edizioni
2018, pag. 397. Peraltro durante la conferenza stampa del 4 giugno 2019 - in cui si è illustrata
una importante operazione condotta dalla Procura della Repubblica di Milano e dai Carabinieri
del NOE contro lo smaltimento illecito di rifiuti tra il Nord e Sud Italia - i magistrati hanno
lanciato un grido di allarme in merito alla nullità dell’effetto deterrente delle sanzioni nel campo
dei rifiuti: «Gli indagati non hanno arrestato le loro condotte illecite neppure a fronte dei seque-
stri dei diversi siti utilizzati come discariche abusive». Le persone «appaiono totalmente accecate
dalla prospettiva di realizzare in tempi molto ristretti ingentissimi guadagni, che lo smaltimento
dei rifiuti con modalità illecite garantisce con rischi penali tutto sommati contenuti», rischi «che
evidentemente i trafficanti ritengono comunque vantaggioso correre». Infatti il delitto di attività
organizzate per traffico illecito di rifiuti ancora ad oggi è punito con una pena massima di sei
anni (che in concreto, con le riduzioni del patteggiamento o del rito abbreviato, scende attorno
ai due-tre anni),ormai inferiore persino alla pena inflitta per alcuni tipi di banale furto.
94