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PIANIFICAZIONE FORESTALE NEL TESTO UNICO IN MATERIA DI
FORESTE E FILIERE FORESTALI
3. Piano forestale di indirizzo territoriale
Al comma 3 dell’art. 6 è introdotto il piano forestale di indirizzo territoriale
(PFIT) per ambiti forestali sub-regionali omogenei: questo tipo di piani, sebbene
non obbligatori, può servire ad assicurare la massima efficienza di tutte le funzioni
richieste al bosco e a tal fine prende in esame l’intero complesso delle formazioni
forestali comprese nel territorio di riferimento. Con i PFIT, le Regioni definiscono:
➢ le destinazioni d’uso delle superfici silvopastorali ricadenti all’interno
del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di
gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione;
➢ le priorità d’intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valoriz-
zazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli rica-
denti all’interno del territorio sottoposto a pianificazione;
➢ il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pia-
nificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici
regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e
regionali e dei siti della Rete Natura 2000;
➢ gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa
la localizzazione della rete di viabilità forestale e le azioni minime di gestione,
governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo svi-
luppo delle filiere forestali locali;
➢ gli indirizzi di gestione silvopastorale per la redazione dei piani di gestione
forestale.
Il PFIT “concorre alla redazione” del piano paesaggistico (artt. 143 e 156,
D.Lgs. n. 42/2004), che rimane in posizione sovraordinata in virtù di quanto
previsto dall’art. 145 del medesimo decreto, il quale, pur riconoscendo che i
piani paesaggistici possano prevedere misure di coordinamento con gli stru-
menti di pianificazione territoriale e di settore, sancisce la inderogabilità delle
previsioni dei piani paesaggistici da parte degli altri piani, riconoscendone il
carattere obbligatorio in particolare per gli strumenti urbanistici dei Comuni,
delle Province e delle Città Metropolitane.
Le linee di indirizzo previste dal PFIT devono inoltre essere coerenti con
i contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC o PTC), dei
piani territoriali di coordinamento provinciali ove ancora esistenti (PTCP), dei
piani di area vasta (PAV), dei piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologi-
co (PAI), dei piani di bacino distrettuali. Nel caso in cui vi sia interessamento
di aree protette o di siti della Rete Natura 2000, le prescrizioni del PFIT sono
sottordinate al piano del parco o agli eventuali piani di gestione e/o misure di
conservazione esistenti.
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