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PIANIFICAZIONE FORESTALE NEL TESTO UNICO IN MATERIA DI
                                       FORESTE E FILIERE FORESTALI



               3. Piano forestale di indirizzo territoriale
                     Al comma 3 dell’art. 6 è introdotto il piano forestale di indirizzo territoriale
               (PFIT) per ambiti forestali sub-regionali omogenei: questo tipo di piani, sebbene
               non obbligatori, può servire ad assicurare la massima efficienza di tutte le funzioni
               richieste al bosco e a tal fine prende in esame l’intero complesso delle formazioni
               forestali comprese nel territorio di riferimento. Con i PFIT, le Regioni definiscono:
                     ➢ le  destinazioni  d’uso  delle  superfici  silvopastorali  ricadenti  all’interno
               del  territorio  sottoposto  a  pianificazione,  i  relativi  obiettivi  e  gli  indirizzi  di
               gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione;
                     ➢ le priorità d’intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valoriz-
               zazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli rica-
               denti all’interno del territorio sottoposto a pianificazione;
                     ➢ il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pia-
               nificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici
               regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e
               regionali e dei siti della Rete Natura 2000;
                     ➢ gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa
               la localizzazione della rete di viabilità forestale e le azioni minime di gestione,
               governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo svi-
               luppo delle filiere forestali locali;
                     ➢ gli indirizzi di gestione silvopastorale per la redazione dei piani di gestione
               forestale.
                     Il PFIT “concorre alla redazione” del piano paesaggistico (artt. 143 e 156,
               D.Lgs. n. 42/2004), che rimane in posizione sovraordinata in virtù di quanto
               previsto dall’art. 145 del medesimo decreto, il quale, pur riconoscendo che i
               piani paesaggistici possano prevedere misure di coordinamento con gli stru-
               menti di pianificazione territoriale e di settore, sancisce la inderogabilità delle
               previsioni dei piani paesaggistici da parte degli altri piani, riconoscendone il
               carattere obbligatorio in particolare per gli strumenti urbanistici dei Comuni,
               delle Province e delle Città Metropolitane.
                     Le linee di indirizzo previste dal PFIT devono inoltre essere coerenti con
               i contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC o PTC), dei
               piani territoriali di coordinamento provinciali ove ancora esistenti (PTCP), dei
               piani di area vasta (PAV), dei piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologi-
               co (PAI), dei piani di bacino distrettuali. Nel caso in cui vi sia interessamento
               di aree protette o di siti della Rete Natura 2000, le prescrizioni del PFIT sono
               sottordinate al piano del parco o agli eventuali piani di gestione e/o misure di
               conservazione esistenti.


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