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PIANIFICAZIONE FORESTALE NEL TESTO UNICO IN MATERIA DI
                                       FORESTE E FILIERE FORESTALI



                     L’articolo disciplina poi una programmazione e pianificazione forestale
               multilivello, prevedendo la seguente articolazione:
                     ➣ un primo livello di tipo programmatico, mediante il programma foresta-
               le regionale (comma 2), che ha il principale compito di contestualizzare nel ter-
               ritorio regionale gli obiettivi e le priorità nazionali, coordinatamente con gli altri
               strumenti di programmazione ambientale e paesaggistica presenti;
                     ➣ un secondo livello di pianificazione a scala territoriale (comprensoria-
               le/sovraziendale) mediante il piano forestale di indirizzo territoriale (commi 3-5);
                     ➣ un terzo livello a scala aziendale e operativo mediante il piano di gestio-
               ne forestale (comma 6).
                     Il primo livello è attuato dalle amministrazioni regionali; il secondo può
               essere promosso su iniziativa regionale o da parte di associazioni di enti o pro-
               prietari per ambiti territoriali omogenei e vasti; l’attuazione del terzo livello è
               promossa su iniziativa del singolo proprietario forestale o del soggetto gestore
               o di un consorzio di proprietari, coordinatamente con quanto previsto ai livelli
               superiori.
                     Il TUFF definisce, quindi, un sistema a struttura piramidale, in cui i diversi
               elementi  dipendono  gli  uni  dagli  altri  e  si  susseguono  in  modo  gerarchico,
               offrendo concrete opportunità di armonizzazione della governance del settore.
               Gli strumenti pianificatori richiamati già esistono nella realtà tecnico-operativa
               del settore forestale (Tabella 1), ma vengono disciplinati in un quadro coordina-
               to a livello nazionale e armonizzato anche sotto il profilo procedurale.
                     In particolare, al fine di uniformare, su standard comuni a livello nazio-
               nale, l’elaborazione di questi strumenti, l’art. 6 comma 7 del TUFF prevede un
               apposito DM attuativo, attualmente in corso di predisposizione, «(…) per la
               definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di
               indirizzo territoriale (…) e dei piani di gestione forestale, o strumenti equiva-
               lenti (…)».
                     L’obiettivo di questi criteri è «di armonizzare le informazioni e permettere
               una loro informatizzazione su scala nazionale». Di fatto, la attuale situazione è
               alquanto articolata e disomogenea tra le varie Regioni, risultato di peculiari tra-
               dizioni forestali e di differenti condizioni socioeconomiche e grado di autono-
               mia legislativa: storicamente questa eterogeneità ha determinato l’adozione di
               approcci, interpretazioni, normative e scelte metodologiche e strumenti di sup-
               porto nella pianificazione forestale anche molto differenti tra loro .
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               (6)   CULLOTTA e MAETZKE, 2008 a, b; CULLOTTA et al., 2015; CHIRICI et al., 2019; CORONA et al.,
                     2019.

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