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I DELITTI DI INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE
ATTRAVERSO L’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE
depuratore ; ovvero nell’esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata,
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sia effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti non abilitati ; ed ancora
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è stata ritenuta rientrare tra le condotte “abusive” la captazione di acque pub-
bliche in assenza di autorizzazione o concessione in violazione dell’art. 17 RD
1775/1933 .
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Tuttavia permangono le perplessità in relazione a questa scelta del legisla-
tore di aver voluto condizionare la punibilità della condotta dal presupposto
della “abusività”, e questo in modo particolare con riferimento all’ipotesi di
“disastro ambientale”. Infatti si può certamente considerare “abusivo” un qual-
cosa che può esistere in forma positiva e cioè in forma legale e dunque legitti-
ma. In ipotesi astratta: la gestione dei rifiuti può esistere in forma legittima ed
autorizzata (e dunque “non abusiva”) ed in forma illegittima e non autorizzata
(e dunque “abusiva”).
Pertanto in questa ipotesi operare “abusivamente” un’attività di gestione
di rifiuti può essere un concetto pertinente e comprensibile (perché l’attività in
questione può essere esercitata in modo legale o in modo illegale). Il “disastro
ambientale” invece non ha una sua ipotesi legale, in quanto il disastro è disastro
e basta (è impensabile un disastro in forma legittima ed autorizzata). D’altra
parte l’omologo art. 434 (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) del codice
penale, che prevede storicamente una pena per chi commette un fatto diretto a
cagionare un “disastro”, prevede appunto solo il “disastro” senza far precedere
tale dizione dal termine “abusivamente”.
Pertanto, l’eliminazione della parola “abusivamente” consentirebbe di
procedere senza incertezza in presenza di qualsivoglia condotta - autorizzata e
non - tale da provocare un disastro ambientale .
(18)
4. Il delitto di disastro ambientale
Art. 452-quater c.p.
Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro
ambientale alternativamente:
(15) Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 3 marzo 2017, n. 10515; Cassazione Penale, Sez.
Terza, sentenza del 30 marzo 2017, n. 15865; Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 16
novembre 2017, n. 52436.
(16) Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 20 aprile 2017, n. 18934.
(17) Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 21 giugno 2018, n. 28732.
(18) In questo senso rinviamo a M. SANTOLOCI, V. VATTANI, Il termine abusivamente nel nuovo delitto
di disastro ambientale: violazione di un principio generale o di una autorizzazione amministrativa specifica?
pubblicato il 1° giugno 2015 su www.dirittoambiente.net.
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