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I DELITTI DI INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE
                  ATTRAVERSO L’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE



               depuratore ; ovvero nell’esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata,
                          (15)
               sia effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti non abilitati ; ed ancora
                                                                               (16)
               è stata ritenuta rientrare tra le condotte “abusive” la captazione di acque pub-
               bliche in assenza di autorizzazione o concessione in violazione dell’art. 17 RD
               1775/1933 .
                          (17)
                     Tuttavia permangono le perplessità in relazione a questa scelta del legisla-
               tore di aver voluto condizionare la punibilità della condotta dal presupposto
               della “abusività”, e questo in modo particolare con riferimento all’ipotesi di
               “disastro ambientale”. Infatti si può certamente considerare “abusivo” un qual-
               cosa che può esistere in forma positiva e cioè in forma legale e dunque legitti-
               ma. In ipotesi astratta: la gestione dei rifiuti può esistere in forma legittima ed
               autorizzata (e dunque “non abusiva”) ed in forma illegittima e non autorizzata
               (e dunque “abusiva”).
                     Pertanto in questa ipotesi operare “abusivamente” un’attività di gestione
               di rifiuti può essere un concetto pertinente e comprensibile (perché l’attività in
               questione può essere esercitata in modo legale o in modo illegale). Il “disastro
               ambientale” invece non ha una sua ipotesi legale, in quanto il disastro è disastro
               e basta (è impensabile un disastro in forma legittima ed autorizzata). D’altra
               parte l’omologo art. 434 (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) del codice
               penale, che prevede storicamente una pena per chi commette un fatto diretto a
               cagionare un “disastro”, prevede appunto solo il “disastro” senza far precedere
               tale dizione dal termine “abusivamente”.
                     Pertanto,  l’eliminazione  della  parola  “abusivamente”  consentirebbe  di
               procedere senza incertezza in presenza di qualsivoglia condotta - autorizzata e
               non - tale da provocare un disastro ambientale .
                                                             (18)


               4.  Il delitto di disastro ambientale
                     Art. 452-quater c.p.
                     Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
               ambientale  è  punito  con  la  reclusione  da  cinque  a  quindici  anni.  Costituiscono  disastro
               ambientale alternativamente:

               (15)  Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 3 marzo 2017, n. 10515; Cassazione Penale, Sez.
                     Terza, sentenza del 30 marzo 2017, n. 15865; Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 16
                     novembre 2017, n. 52436.
               (16)  Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 20 aprile 2017, n. 18934.
               (17)  Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 21 giugno 2018, n. 28732.
               (18)  In questo senso rinviamo a M. SANTOLOCI, V. VATTANI, Il termine abusivamente nel nuovo delitto
                     di disastro ambientale: violazione di un principio generale o di una autorizzazione amministrativa specifica?
                     pubblicato il 1° giugno 2015 su www.dirittoambiente.net.

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