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ECO AMBIENTE



                  1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
                  2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolar-
             mente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
                  3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione
             della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte
             a pericolo.
                  Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo pae-
             saggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie
             animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
                  L’articolo 452-quater è relativo alla fattispecie di disastro ambientale, puni-
             to con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.
                  Costituiscono disastro ambientale tre ipotesi che sono alternative tra di loro:
                  1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
                  2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti
             particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
                  3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per
             l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero
             delle persone offese o esposte a pericolo.
                  Il secondo comma prevede poi un’ipotesi aggravata (aumento di pena fino
             a un terzo), quando il delitto sia commesso in un’area naturale protetta o sotto-
             posta a specifici vincoli, ovvero un danno di specie animali o vegetali protette.
                  Le prime due ipotesi di disastro ambientale sono direttamente correlate ad
             un danno all’ambiente qualificato dalla alterazione dell’equilibrio di un ecosiste-
             ma. Manca tuttavia nel nostro ordinamento una definizione normativa di “eco-
             sistema”, sebbene tale termine sia previsto dall’art. 117 della Costituzione, per
             cui occorre fare riferimento alla definizione datane dalla giurisprudenza che ha
             individuato l’ecosistema come: «ambiente biologico naturale, comprensivo di
             tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente»
             (Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 6 aprile 1993, n. 3147).
                  Questi due casi possono essere considerati in nesso di continuità crescente
             con il delitto di “inquinamento ambientale”.
                  L’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) si caratterizza per una com-
             promissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambien-
             tali, degli ecosistemi o della biodiversità, tuttavia il fenomeno inquinante, per
             questa ipotesi, può essere anche di facile reversibilità. Invece, laddove l’altera-
             zione dell’equilibro dell’ecosistema assume i caratteri dell’irreversibilità o della
             reversibilità complessa, per oneri e interventi eccezionali in funzione ripristina-
             toria, siamo in presenza di un disastro ambientale.


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