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ECO AMBIENTE
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolar-
mente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione
della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte
a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo pae-
saggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie
animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
L’articolo 452-quater è relativo alla fattispecie di disastro ambientale, puni-
to con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale tre ipotesi che sono alternative tra di loro:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per
l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero
delle persone offese o esposte a pericolo.
Il secondo comma prevede poi un’ipotesi aggravata (aumento di pena fino
a un terzo), quando il delitto sia commesso in un’area naturale protetta o sotto-
posta a specifici vincoli, ovvero un danno di specie animali o vegetali protette.
Le prime due ipotesi di disastro ambientale sono direttamente correlate ad
un danno all’ambiente qualificato dalla alterazione dell’equilibrio di un ecosiste-
ma. Manca tuttavia nel nostro ordinamento una definizione normativa di “eco-
sistema”, sebbene tale termine sia previsto dall’art. 117 della Costituzione, per
cui occorre fare riferimento alla definizione datane dalla giurisprudenza che ha
individuato l’ecosistema come: «ambiente biologico naturale, comprensivo di
tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente»
(Cassazione Penale, Sez. Terza, sentenza del 6 aprile 1993, n. 3147).
Questi due casi possono essere considerati in nesso di continuità crescente
con il delitto di “inquinamento ambientale”.
L’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) si caratterizza per una com-
promissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambien-
tali, degli ecosistemi o della biodiversità, tuttavia il fenomeno inquinante, per
questa ipotesi, può essere anche di facile reversibilità. Invece, laddove l’altera-
zione dell’equilibro dell’ecosistema assume i caratteri dell’irreversibilità o della
reversibilità complessa, per oneri e interventi eccezionali in funzione ripristina-
toria, siamo in presenza di un disastro ambientale.
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