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LA VIDEOCONFERENZA NELLA PROCEDURA PENALE
DOPO LA LEGGE FRANCESE DEL 23 MARZO 2019
Naturalmente, la questione delle distanze non è scomparsa, come lo dimo-
stra il ricorso alla videoconferenza di testimoni o di esperti. Tuttavia, la questione
budgetaria si pone in maniera particolarmente acuta quando si tratta di persone
attualmente detenute . Più concretamente, sono il tempo e il costo del trasferi-
(7)
mento delle persone, in particolare dal luogo di detenzione al palazzo di giustizia,
che permettono di comprendere le ultime evoluzioni, così come quelle operate
dalla legge di programmazione 2018-2022 e di riforma della giustizia. In effetti,
il trasferimento per decisione del 30 settembre 2010 dei compiti di spostamento
dei detenuti al Ministero della Giustizia ha portato alla creazione dell’ARPEJ
(8)
(autorità di organizzazione e di programmazione dei trasferimenti), destinata a
coordinare gli stessi. Le difficoltà organizzative e finanziarie riscontrate da allora
hanno incitato il Ministero a promuovere l’attuazione della videoconferenza .
(9)
La legge del 23 marzo 2019 si iscrive in questa tendenza. Essa mette in evidenza,
con varie disposizioni, l’intento di estendere e di rendere più flessibile il
(10)
(11)
ricorso alla videoconferenza. Più precisamente, essa tende a limitare la possibilità
offerta alla persona coinvolta di rifiutare, mettendo in evidenza una forma di
pragmatismo, alla ricerca dell’efficacia del sistema giudiziario .
(12)
Comprensione delle sfide contemporanee
La decisione del Consiglio costituzionale francese, che verte sulla legge di
programmazione 2018-2022 e di riforma della giustizia, datata 21 marzo 2019
e confortata da quella del 20 settembre 2019 , sembra marcare una rottura
(13)
nell’evoluzione del diritto relativo al ricorso alla videoconferenza. Fino ad allora,
l’estensione del dispositivo pareva quasi ineluttabile, l’udienza in presenza indie-
treggiando passo dopo passo, non senza suscitare questioni relative alla tutela
dei diritti umani.
(7) I detenuti possono essere ascoltati perlopiù sulle vicende che li riguardano, si tratti di quelle
che giustificano la loro detenzione provvisoria oppure no.
(8) V. Circ. del 2 settembre 2011 relativa alle modalità di organizzazione della ripresa delle ope-
razioni di trasporto giudiziarie del Ministero della Giustizia, BOMJL n. 2011-09 del 30 set-
tembre 2011, NOR: JUSK1140047C.
(9) Sul tentativo e il fallimento della politica di generalizzazione, L. DUMOULIN (propos recueillis
par R. Gauthier), La visioconférence dans le procès pénal: une solution pragmatique devenue vecteur d’une
politique managériale de la Justice, DR. PÉNAL 2018, Entretien 5.
(10) Cfr. infra, n. 5.
(11) Cfr. in particolare L’inquadramento del rifiuto, infra, n. 21 s.
(12) L. DUMOULIN (Propos recueillis par R. Gauthier), op. cit.
(13) Cons. const., 20 sept. 2019, n. 2019-802 QPC, Dalloz actualité 25 settembre 2019, obs. D.
GOETZ; JCP G. 2019, n. 41, 1011, obs. M. GIACOPELLI. V. anche A. DANET, Conseil constitu-
tionnel et visioconférence dans le procès pénal ou la double illusion du progrès, LEXBASE PÉNAL, ottobre
2019, N. Lexbase: N0663BY9.
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