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I DELITTI DI INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE
ATTRAVERSO L’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE
La terza ipotesi di “disastro ambientale” va messa in correlazione con
l’articolo 434 c.p., “Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi” in forza del
quale negli anni passati la giurisprudenza aveva delineato la figura del cosid-
detto “disastro ambientale innominato” per andare a sanzionare - in assenza
di un’ipotesi specifica di disastro ambientale - tutte quelle condotte che
hanno insita una elevata portata distruttiva dell’ambiente, con conseguenze
gravi ed estese, e che hanno una alta potenzialità lesiva tanto da provocare
un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero indeterminato di
persone.
Va al riguardo sottolineato che nell’art. 452-quater c.p. è stata introdotta dal
legislatore una clausola di salvaguardia dell’art. 434 c.p.: “fuori dai casi previsti
dall’articolo 434…”.
La Cassazione Penale con la sentenza del 3 luglio 2018, n. 29901, ha cer-
cato di tracciare una linea di demarcazione tra il nuovo delitto di “disastro
ambientale” e l’ipotesi elaborata dalla giurisprudenza sulla base dell’art. 434 c.p.
del “disastro innominato”, affermando che: «il delitto di disastro ambientale ha,
quale oggetto di tutela, la integrità dell’ambiente ed in ciò si distingue, peraltro,
dal disastro innominato di cui all’art. 434 c.p.». Pertanto quest’ultimo viene così
ricondotto nell’alveo dei delitti contro l’incolumità pubblica.
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