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ECO AMBIENTE



             Environmental Programme), con sede a Nairobi (Kenya), deputato a controllare,
             dirigere e gestire i programmi ambientali delle NU e a promuovere i trattati
             internazionali in materia.
                  Vent’anni dopo (nel 1992) un’analoga conferenza a Rio de Janeiro asso-
             ciò nel titolo il termine “sviluppo” a quello “ambiente” e si concluse con la
             “Dichiarazione di Rio”. Tra i suoi ventisette principi, alcuni sono contrastan-
             ti,  riflettendo  una  semplicistica  visione  terzomondista,  ma  alcuni  principi
             sembrano particolarmente rilevanti. Il terzo principio stabilisce che il diritto
             allo sviluppo “deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esi-
             genze relative all’ambiente e allo sviluppo delle generazioni presenti e future”.
             Il quarto stabilisce che “al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la
             tutela dell’ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non
             potrà essere considerata separatamente da questo”. Il decimo principio, infi-
             ne, considera il ruolo della società civile: “Il modo migliore di trattare le que-
             stioni  ambientali  è  quello  di  assicurare  la  partecipazione  di  tutti  i  cittadini
             interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà ade-
             guato accesso alle informazioni concernenti l’ambiente in possesso delle pub-
             bliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze e alle attività
             pericolose nelle comunità, e avrà la possibilità di partecipare ai processi deci-
             sionali. Gli Stati faciliteranno e incoraggeranno la sensibilizzazione e la par-
             tecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni.
             Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministra-
             tivi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo”. Si tratta di un principio di
             democrazia ambientale, intesa come partecipazione consapevole e informata
             dei cittadini ai temi ambientali.
                  Prendendo spunto da quest’ultimo principio, così come prefigurato a Rio,
             nel  1998  venne  firmata  nella  cittadina  di  Aarhus  -  in  Danimarca  -  la
             “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e
             l’accesso alla giustizia in materia ambientale” (ratificata dall’Italia con legge del
             16 marzo 2001, n. 108).
                  Tale trattato ha un valore giuridico vincolante per gli Stati che l’hanno rati-
             ficata, imponendo loro di “contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle
             generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua
             salute e il suo benessere” attraverso l’accesso all’informazione, la partecipazione
             ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia.
                  A questo fine, la Convenzione prevede tre aree di intervento, i cosid-
             detti  tre  “pilastri”  sui  quali  costruire  un  nuovo  modello  di  democrazia
             ambientale:


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