Page 93 - Rassegna 2020-1
P. 93
L’AMBIENTE COME “BENE COMUNE” AL CENTRO DELLA POLITICA DELL’UNIONE EUROPA
4. La politica ambientale dell’Unione Europea
La politica dell’Unione in materia di ambiente risale al Consiglio europeo
tenutosi a Parigi nel 1972, in occasione del quale i Capi di Stato e di Governo
(sulla scia della prima conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente di
Stoccolma) hanno dichiarato la necessità di una politica comunitaria in materia
di ambiente che accompagni l’espansione economica e hanno chiesto un pro-
gramma d’azione.
L’Atto unico europeo del 1987 ha introdotto nel corpo normativo il
nuovo titolo «Ambiente», che ha costituito la prima base giuridica per una poli-
tica ambientale comune finalizzata a salvaguardare la qualità dell’ambiente, pro-
teggere la salute umana e garantire un uso razionale delle risorse naturali.
Le successive revisioni dei trattati hanno rafforzato l’impegno della
Comunità a favore della tutela ambientale e il ruolo del Parlamento europeo nello
sviluppo di una politica in materia. Il trattato di Maastricht (1993) ha fatto del-
l’ambiente un settore ufficiale della politica dell’UE, introducendo la procedura
di codecisione e stabilendo come regola generale il voto a maggioranza qualifi-
cata in seno al Consiglio. Il trattato di Amsterdam (1999) ha stabilito l’obbligo di
integrare la tutela ambientale in tutte le politiche settoriali dell’Unione al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile. Quello di «combattere i cambiamenti clima-
tici» è divenuto un obiettivo specifico con il trattato di Lisbona (2009), così come
il perseguimento dello sviluppo sostenibile nelle relazioni con i paesi terzi. La
personalità giuridica consentiva ora all’UE di concludere accordi internazionali.
La politica dell’Unione in materia di ambiente si fonda sui principi della
precauzione, dell’azione preventiva e della correzione dell’inquinamento alla
fonte, nonché sul principio «chi inquina paga».
Il principio di azione preventiva ha come finalità quella di intervenire con
adeguate misure per evitare o ridurre i danni ambientali prima del loro manife-
starsi. L’azione di prevenzione dei danni ambientali comporta un controllo di
tutti i progetti e delle diverse iniziative che possono influenzare negativamente
lo stato dell’ambiente, mediante una procedura di valutazione ex ante dell’impat-
to ambientale da essi prodotto.
Il principio di precauzione è uno strumento di gestione dei rischi cui è possibile
ricorrere in caso d’incertezza scientifica in merito a un rischio presunto per la
salute umana o per l’ambiente derivante da una determinata azione o politica.
Per esempio, qualora sussistano dubbi in merito all’effetto potenzialmente peri-
coloso di un prodotto e qualora, in seguito a una valutazione scientifica obiettiva,
permanga l’incertezza, può essere impartita l’istruzione di bloccare la distribu-
zione di tale prodotto o di ritirarlo dal mercato.
91