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L’AMBIENTE COME “BENE COMUNE” AL CENTRO DELLA POLITICA DELL’UNIONE EUROPA



               4. La politica ambientale dell’Unione Europea
                     La politica dell’Unione in materia di ambiente risale al Consiglio europeo
               tenutosi a Parigi nel 1972, in occasione del quale i Capi di Stato e di Governo
               (sulla  scia  della  prima  conferenza  delle  Nazioni  Unite  sull’ambiente  di
               Stoccolma) hanno dichiarato la necessità di una politica comunitaria in materia
               di ambiente che accompagni l’espansione economica e hanno chiesto un pro-
               gramma d’azione.
                     L’Atto  unico  europeo  del  1987  ha  introdotto  nel  corpo  normativo  il
               nuovo titolo «Ambiente», che ha costituito la prima base giuridica per una poli-
               tica ambientale comune finalizzata a salvaguardare la qualità dell’ambiente, pro-
               teggere la salute umana e garantire un uso razionale delle risorse naturali.
                     Le  successive  revisioni  dei  trattati  hanno  rafforzato  l’impegno  della
               Comunità a favore della tutela ambientale e il ruolo del Parlamento europeo nello
               sviluppo di una politica in materia. Il trattato di Maastricht (1993) ha fatto del-
               l’ambiente un settore ufficiale della politica dell’UE, introducendo la procedura
               di codecisione e stabilendo come regola generale il voto a maggioranza qualifi-
               cata in seno al Consiglio. Il trattato di Amsterdam (1999) ha stabilito l’obbligo di
               integrare la tutela ambientale in tutte le politiche settoriali dell’Unione al fine di
               promuovere lo sviluppo sostenibile. Quello di «combattere i cambiamenti clima-
               tici» è divenuto un obiettivo specifico con il trattato di Lisbona (2009), così come
               il perseguimento dello sviluppo sostenibile nelle relazioni con i paesi terzi. La
               personalità giuridica consentiva ora all’UE di concludere accordi internazionali.
                     La politica dell’Unione in materia di ambiente si fonda sui principi della
               precauzione,  dell’azione  preventiva  e  della  correzione  dell’inquinamento  alla
               fonte, nonché sul principio «chi inquina paga».
                     Il principio di azione preventiva ha come finalità quella di intervenire con
               adeguate misure per evitare o ridurre i danni ambientali prima del loro manife-
               starsi. L’azione di prevenzione dei danni ambientali comporta un controllo di
               tutti i progetti e delle diverse iniziative che possono influenzare negativamente
               lo stato dell’ambiente, mediante una procedura di valutazione ex ante dell’impat-
               to ambientale da essi prodotto.
                     Il principio di precauzione è uno strumento di gestione dei rischi cui è possibile
               ricorrere in caso d’incertezza scientifica in merito a un rischio presunto per la
               salute umana o per l’ambiente derivante da una determinata azione o politica.
               Per esempio, qualora sussistano dubbi in merito all’effetto potenzialmente peri-
               coloso di un prodotto e qualora, in seguito a una valutazione scientifica obiettiva,
               permanga l’incertezza, può essere impartita l’istruzione di bloccare la distribu-
               zione di tale prodotto o di ritirarlo dal mercato.


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