Page 89 - Rassegna 2020-1
P. 89

L’AMBIENTE COME “BENE COMUNE” AL CENTRO DELLA POLITICA DELL’UNIONE EUROPA



               2.  La  centralità  dell’ambiente  tra  i  diritti  fondamentali  dell’uomo.
                  L’accesso all’informazione in materia ambientale
                     Se i diritti civili e politici vengono definiti “di prima generazione” e quelli
               economici e sociali “di seconda”, quello all’ambiente è a volte considerato come
               un diritto collettivo “di terza generazione”; tuttavia, questa classificazione non
               va intesa come una scala di valori. La tutela dell’ambiente e quella della persona
               sono  infatti  legate  da  una  reciproca  funzionalità,  poiché  ogni  aggressione
               all’ambiente condiziona di fatto la qualità della vita umana. Il binomio ambiente
               e diritti umani ne richiama subito un altro: libertà e responsabilità. Il proprio
               diritto su una parte di un bene comune è limitato dal diritto su di esso degli altri:
               nel caso dell’ambiente, anche delle generazioni future. Si tratta, quindi, di un
               diritto non solo intergenerazionale, ma anche intergenerazionale.
                     Benché la Costituzione italiana non citi esplicitamente un diritto ambien-
               tale, vi sono almeno due articoli richiamati più volte dalla giurisprudenza della
               Suprema Corte di Cassazione in materia di danni all’ambiente.
                     La Repubblica, infatti, come stabilito dall’articolo 9, secondo comma, tutela
               “il  paesaggio  [...]  della  Nazione”;  e,  secondo  il  primo  comma  dell’articolo  32,
               “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della col-
               lettività”.
                     I due articoli conferiscono centralità alla questione ambientale e tracciano
               un perimetro che può e deve diventare il baluardo di una strenua difesa del
               nostro ambiente e del nostro paesaggio. A un diritto umano all’ambiente fa
               cenno per la prima volta il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e
               culturali” del 1966, secondo il quale gli Stati parte devono prendere misure per
               “il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale”.
                     Fino agli anni Settanta l’ambiente era tutelato in modo frammentato, aven-
               do riguardo alla responsabilità dello Stato per danno prodotto in territorio altrui
               e originato nel proprio territorio oppure nell’utilizzo dei fiumi che scorrevano
               tra più Stati.
                     La  materia  fu  poi  discussa  nel  giugno  1972,  nella  Conferenza  delle
               Nazioni Unite sull’ambiente tenuta a Stoccolma, vero punto di partenza per
               l’evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente  e la scintilla di uno dei
                                                                  (3)
               principali  organi  del management ambientale globale, l’UNEP (United  Nations


               (3)   A. SINAGRA, P. BARGIACCHi, Lezioni di Diritto Internazionale Pubblico, Giuffrè ed., Milano, 2016,
                     pag.  845.  Al  termine  della  Conferenza  furono  adottati  un  Piano  d’azione  per  l’ambiente
                     umano e una Dichiarazione sull’ambiente umano, che fissò una serie di principi e guidelines
                     politiche in materia ambientale che gli Stati si impegnavano a seguire. Si trattava di statuizioni
                     politiche non giuridicamente vincolanti per gli Stati, ma alcune di queste si sarebbero trasfor-
                     mate poi in norme internazionali.

                                                                                         87
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94