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L’AMBIENTE COME “BENE COMUNE” AL CENTRO DELLA POLITICA DELL’UNIONE EUROPA
1)assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni sull’ambiente detenu-
te dalle autorità pubbliche;
2)favorire la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali che influi-
scono sull’ambiente;
3)estendere le condizioni per l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
La cosiddetta Convenzione di Aarhus si pone all’avanguardia di un pro-
cesso che non solo trasforma la Pubblica Amministrazione, rendendola più
trasparente e aperta alle istanze del pubblico, ma, contestualmente, completa
l’idea di Rio promuovendo un bilanciamento tra sviluppo umano e sviluppo
sostenibile. Il vero cuore della Convenzione è, infatti, il cittadino e l’idea che
esso, avendo a disposizione più informazioni, possa ampliare le opportunità e
le scelte a propria disposizione e possa avere un peso nelle scelte che vengono
prese ad alto livello, realizzando il proprio diritto a vivere in un ambiente che
rispetti il proprio benessere e la propria salute.
La Convenzione, istituendo un peculiare ed efficace sistema di controllo
sul rispetto degli obblighi assunti dagli Stati, è pertanto progressivamente dive-
nuta un punto di riferimento normativo globale in materia.
3. La Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
La questione dei cambiamenti climatici fu affrontata a livello internazio-
nale, per la prima volta, nel 1992 durante la Conferenza sull’Ambiente e sullo
Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, United Nations Conference on Environment
and Development), conosciuta come “Summit della Terra” e tenutasi a Rio de
Janeiro. Vi presero parte le delegazioni di 154 nazioni e si concluse con la ste-
sura della Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
meglio conosciuta come United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC). L’obiettivo di tale Accordo era quello di ridurre le emissioni dei
gas serra nell’atmosfera, sulla base dell’ipotesi di riscaldamento globale .
(4)
Il trattato, come stipulato originariamente, non poneva tuttavia limiti
obbligatori per le emissioni di gas serra alle singole nazioni; era quindi, sotto
questo profilo, legalmente non vincolante.
Esso però includeva la possibilità che le parti firmatarie adottassero, in
apposite conferenze, atti ulteriori (denominati “protocolli”) che avrebbero
posto i limiti obbligatori di emissioni.
Il trattato UNFCCC è entrato in vigore il 21 marzo 1994.
(4) http://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-
others/index.html.
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