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ART. 641 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE
La successiva modifica è stata elaborata, come risulta dalla relazione illustra-
tiva del decreto correttivo:
- per omogeneizzare, sotto il profilo del linguaggio normativo, il contenuto
dell’art. 641 c.m. a quello del precedente art. 640 c.m., nella parte in cui rin-
via alle norme per l’accertamento dell’idoneità sancite dal regolamento;
- perché non disponendo tutte le Forze armate, a livello organizzativo, di appo-
siti centri di selezione e reclutamento, si è preferito non costringerle a creare
tali nuove strutture amministrative, consentendo l’utilizzo di ufficiali selettori
appositamente formati, anche se incardinati presso altri enti o commissioni.
Come già visto in relazione alle valutazioni rese in sede di accertamento dei
requisiti psico-fisici, anche l’art. 641 c.m. è stato modificato conformemente al
parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto (185) , che ha richiama-
to il legislatore sulla necessità di fare in modo che il giudizio attitudinale sia for-
mulato esclusivamente dagli speciali organismi militari a ciò preposti; la norma,
pertanto, ha precisato che tale valutazione, in deroga a qualsiasi altra disposi-
zione di legge, può essere effettuata esclusivamente in ambito militare (186) .
Le commissioni incaricate di accertare la presenza dell’idoneità attitudinale
hanno, pertanto, una composizione mista essendo formate da ufficiali medi-
ci, selettori e psicologi (187) .
Possono essere legittimamente integrate da psicologi convenzionati con
l’amministrazione che procede al reclutamento (188) .
III. La speciale composizione di queste commissioni e l’intrinseca peculiari-
tà dell’accertamento loro devoluto, rendono, allo stato attuale di sviluppo
delle scienze psicologiche, non ripetibile l’esame con carattere di neutralità e
cioè con assoluta indifferenza dei risultati rispetto a diversi apprezzamenti
compiuti in momenti e con modalità differenti (189) .
(185) Cons. St., comm. spec., n. 149 - 152/2010 del 2010, cit.
(186) Cons. Stato, sez. Quarta, 21 dicembre 2012, n. 6661, in www.giustizia-amministrativa.it.;
Cons. Stato, sez. Quarta, 19 dicembre 2012, n. 6541, in www.giustizia-amministrativa.it;
Cons. Stato, sez. Quarta, 29 novembre 2012, n. 6083, in www.giustizia-amministrativa.it.;
Cons. Stato, sez. Quarta, 5 novembre 2012, n. 5617, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons.
Stato, sez. Quarta, 31 ottobre 2012, n. 5577, in www.giustizia-amministrativa.it;
Cons. Stato, sez. Quarta, 2 dicembre 2011, n. 6377, in www.giustizia-amministrativa.it.
(187) Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.
(188) Cons. St., Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit; sez. Quarta, n. 2565 del 2006, cit.; sez.
Quarta, 4 febbraio 2003, n. 426/ord., in www.giustizia-amministrativa.it, relativa al concorso
di ammissione all’Accademia di Modena, dove si è precisato che per contestare la procedura
inerente l’accertamento del requisito in parola ed i compiti dello psicologo convenzionato
divisati dal bando e dalle norme tecniche richiamate, occorre la specifica tempestiva impu-
gnativa di entrambi gli atti presupposti il giudizio di inidoneità.
(189) Cons. giust. amm., n. 23 del 2007, cit.; Cons. St., Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007,
cit.; sez. Quarta, n. 2565 del 2006, cit.; sez. Quarta, 1 ottobre 2004, n. 6405, cit., il principio
sul requisito attitudinale è stato espresso in fattispecie relativa al diniego di reclutamento di
vigile del fuoco per deficit della funzione visiva; sez. Quarta, 1 ottobre 2004, n. 6394, cit.,
fattispecie relativa al giudizio di inidoneità di carabiniere ausiliario aspirante alla ferma qua-
driennale, per attribuzione del coefficiente cardiovascolare 3 AC - anche qui il principio è
stato espresso con riferimento esplicito al requisito attitudinale -; sez. Quarta, 4 aprile 2000,
n. 1715/ord., cit.
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