Page 201 - Rassegna 2020-1
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ART. 641 ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ ATTITUDINALE



                  La successiva modifica è stata elaborata, come risulta dalla relazione illustra-
                  tiva del decreto correttivo:
                  -  per omogeneizzare, sotto il profilo del linguaggio normativo, il contenuto
                     dell’art. 641 c.m. a quello del precedente art. 640 c.m., nella parte in cui rin-
                     via alle norme per l’accertamento dell’idoneità sancite dal regolamento;
                  -  perché non disponendo tutte le Forze armate, a livello organizzativo, di appo-
                     siti centri di selezione e reclutamento, si è preferito non costringerle a creare
                     tali nuove strutture amministrative, consentendo l’utilizzo di ufficiali selettori
                     appositamente formati, anche se incardinati presso altri enti o commissioni.
                  Come già visto in relazione alle valutazioni rese in sede di accertamento dei
                  requisiti psico-fisici, anche l’art. 641 c.m. è stato modificato conformemente al
                  parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto (185) , che ha richiama-
                  to il legislatore sulla necessità di fare in modo che il giudizio attitudinale sia for-
                  mulato esclusivamente dagli speciali organismi militari a ciò preposti; la norma,
                  pertanto, ha precisato che tale valutazione, in deroga a qualsiasi altra disposi-
                  zione di legge, può essere effettuata esclusivamente in ambito militare (186) .
                  Le commissioni incaricate di accertare la presenza dell’idoneità attitudinale
                  hanno, pertanto, una composizione mista essendo formate da ufficiali medi-
                  ci, selettori e psicologi (187) .
                  Possono  essere  legittimamente  integrate  da  psicologi  convenzionati  con
                  l’amministrazione che procede al reclutamento (188) .
                  III. La speciale composizione di queste commissioni e l’intrinseca peculiari-
                  tà dell’accertamento loro devoluto, rendono, allo stato attuale di sviluppo
                  delle scienze psicologiche, non ripetibile l’esame con carattere di neutralità e
                  cioè con assoluta indifferenza dei risultati rispetto a diversi apprezzamenti
                  compiuti in momenti e con modalità differenti (189) .

               (185) Cons. St., comm. spec., n. 149 - 152/2010 del 2010, cit.
               (186) Cons.  Stato,  sez.  Quarta,  21  dicembre  2012,  n.  6661,  in  www.giustizia-amministrativa.it.;
                     Cons.  Stato,  sez.  Quarta,  19  dicembre  2012,  n.  6541,  in  www.giustizia-amministrativa.it;
                     Cons. Stato, sez. Quarta, 29 novembre 2012, n. 6083, in www.giustizia-amministrativa.it.;
                     Cons. Stato, sez. Quarta, 5 novembre 2012, n. 5617, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons.
                     Stato, sez. Quarta, 31 ottobre 2012, n. 5577, in www.giustizia-amministrativa.it;
                     Cons. Stato, sez. Quarta, 2 dicembre 2011, n. 6377, in www.giustizia-amministrativa.it.
               (187) Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.
               (188) Cons. St., Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit; sez. Quarta, n. 2565 del 2006, cit.; sez.
                     Quarta, 4 febbraio 2003, n. 426/ord., in www.giustizia-amministrativa.it, relativa al concorso
                     di ammissione all’Accademia di Modena, dove si è precisato che per contestare la procedura
                     inerente l’accertamento del requisito in parola ed i compiti dello psicologo convenzionato
                     divisati dal bando e dalle norme tecniche richiamate, occorre la specifica tempestiva impu-
                     gnativa di entrambi gli atti presupposti il giudizio di inidoneità.
               (189) Cons. giust. amm., n. 23 del 2007, cit.; Cons. St., Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007,
                     cit.; sez. Quarta, n. 2565 del 2006, cit.; sez. Quarta, 1 ottobre 2004, n. 6405, cit., il principio
                     sul requisito attitudinale è stato espresso in fattispecie relativa al diniego di reclutamento di
                     vigile del fuoco per deficit della funzione visiva; sez. Quarta, 1 ottobre 2004, n. 6394, cit.,
                     fattispecie relativa al giudizio di inidoneità di carabiniere ausiliario aspirante alla ferma qua-
                     driennale, per attribuzione del coefficiente cardiovascolare 3 AC - anche qui il principio è
                     stato espresso con riferimento esplicito al requisito attitudinale -; sez. Quarta, 4 aprile 2000,
                     n. 1715/ord., cit.

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