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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               matura con stabilità del tono dell’umore, della capacità di controllare le pro-
               prie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, della capacità di
               critica, del livello di autostima e della reattività del candidato in situazioni limi-
               te (181) .
               Devono, pertanto, differenziarsi nettamente le procedure di verifica dei due
               distinti elementi idoneità psico-fisica e idoneità attitudinale che non sono
               sovrapponibili (182) .
               Il contenuto delle prove selettive attitudinali che solitamente si articola in
               due fasi - somministrazione di test integrati da colloquio - rende evidente il
               carattere  tecnico  discrezionale  degli  accertamenti  compiuti  da  parte  delle
               commissioni sui candidati, in vista dello svolgimento delle funzioni proprie
               di istituto (183) .
               Il colloquio - intervista rappresenta lo strumento di controllo e di verifica dei
               test stessi, per poter acquisire, sulla scorta del loro esame, soprattutto nella
               fase che si svolge con il perito selettore, ma anche nella fase innanzi alla com-
               missione, tutte le informazioni desumibili da una relazione (interpersonale)
               che dia modo al candidato di meglio esporre le proprie caratteristiche perso-
               nalità per poter pervenire ad una valutazione complessiva (184) .
               II. L’art. 641 c.m., nella versione originaria, costituiva la sintesi fedele tra
               quanto sancito dagli abrogati artt. 53, co. 6, d.lgs. n. 198/1995, in tema di
               reclutamento di personale non dirigente e non direttivo dell’Arma dei cara-
               binieri e 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 298/2000, in tema di reclutamento degli
               ufficiali della medesima Arma.

             (181) Cons.  Stato,  sez.  Quarta,  15  settembre  2015,  n.  4310,  in  www.giustizia-amministrativa.it;
                  Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit., fattispecie relativa al reclutamento di allievi cara-
                  binieri riservato a volontari in ferma breve, in cui il candidato è stato giudicato inidoneo per
                  aver riportato un giudizio di insufficienza nell’area comportamentale d in quella dell’assun-
                  zione del ruolo; Cons. giust. amm., 29 gennaio 2007, n. 23, in GIURISDIZ. AMM., 2007, I, 129,
                  nel peculiare caso di specie il giudice ha ritenuto ammissibile, eccezionalmente, la ripetizione
                  del giudizio attitudinale in sede di verificazione, nel presupposto che l’aspirante al recluta-
                  mento avesse già prestato servizio quale ausiliario nell’Arma e fosse beneficiario di un giudi-
                  cato di annullamento del giudizio di inidoneità psico-fisica; Cons. St., sez. Quarta, 9 maggio
                  2006, n. 2565, in www.giustizia-amministrativa.it, concernente un giudizio di inidoneità atti-
                  tudinale al reclutamento di volontari in ferma quadriennale nell’Arma dei carabinieri; sez.
                  Quarta, 5 settembre 2003, n. 4975, in www.giustizia-amministrativa.it; sez. Quarta, [ord.], 4
                  aprile 2000, n. 1715, in CONS. STATO, 2000, I, 1070, fattispecie in tema di concorso per l’am-
                  missione nei ruoli della Polizia di Stato.
             (182) Cons. Stato, sez. Quarta, n. 4310 del 2015, cit.; Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007 cit.; Cons.
                  giust. amm., 29 gennaio 2007, n. 23, in GIURISDIZ. AMM., 2007, I, 129; Cons. Stato, sez. Quarta,
                  [ord.], 31 gennaio 2006, n. 447, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2006, 238 (m); Cons. St., sez.
                  Quarta, [ord.], 15 gennaio 2004, n. 153, inedita, che ha posto in evidenza come lo stesso bando
                  per il reclutamento di allievi finanzieri distinguesse fra i due differenti ordini di requisiti.
             (183) Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.; Cons. giust. amm., n. 23 del 2007, cit.; Cons. St.,
                  sez. Quarta, n. 2565 del 2006, cit.; sez. Quarta, 4 aprile 2000, n. 1715/ord., cit.
             (184) Cons. St., sez. Quarta, n. 6601 del 2007, cit.; sez. Quarta, 19 ottobre 2004, n. 6713, in CONS.
                  STATO, 2004, I, 2145, relativa all’ammissione al corso per allievi carabinieri effettivi, che ha
                  ritenuto corretto l’operato dell’amministrazione che, in esecuzione di un giudicato del Tar,
                  ha riformulato il giudizio attitudinale negativo, sottoponendo il candidato ad un nuovo test
                  prima di ammetterlo a colloquio.

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