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SULL’AMMISSIBILITÀ ANCHE IN FASE DI APPELLO DELL’ACQUISIZIONE AGLI ATTI
                             DEL PROCESSO DELLA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO



               compiere sforzi, a volte veramente intensi, allo scopo di addivenire ad interpre-
               tazioni costituzionalmente compatibili e, nel contempo, tali da salvaguardare la
               tutela di beni giuridici di prima importanza per gli interessi militari dello Stato.
                     Il difficile inquadramento della nozione di servizio presa in considerazio-
               ne da norme come quella di cui all’art. 139 di cui si è detto, costituisce solo uno
               degli esempi di questa problematica su cui, nel costante anelito ad un sistema di
               regole orientate al principio generale di certezza del diritto, si auspica ancora
               una volta un efficace intervento legislativo.


                                                !

               Sull’ammissibilità anche in fase di appello dell’acquisizione agli atti del
               processo della richiesta di procedimento

               La richiesta di procedimento ex art. 260 c.p.m.p., avendo natura di condizione di procedibilità, è atto che
               deve essere inserito nel fascicolo del dibattimento a norma dell’art. 431 c.p.p., sicché non sussiste alcuna
               preclusione alla sua acquisibilità d’ufficio anche da parte del giudice d’appello. (Massima redazionale)

                     La seconda interessante questione che emerge dalla lettura della sentenza
               in commento riguarda il diritto processuale e, in particolare, se il documento
               contenente la richiesta di procedimento sia soggetto ai limiti previsti dal codice
               di rito per le produzioni in giudizio di atti e documenti, ovvero se ne sia con-
               sentita l’acquisibilità d’ufficio anche nel giudizio d’appello.
                     La vicenda processuale era stata avviata su una contestazione di ubriachezza
               in servizio aggravata ai sensi del secondo comma dell’art. 139 c.p.m.p. (fatto com-
               messo da militare preposto al servizio) e la sentenza di primo grado, nell’afferma-
               re la penale responsabilità dell’imputato, aveva aderito a detta iniziale impostazio-
               ne accusatoria per la quale, essendo comminata la pena della reclusione militare
               fino a un anno, è prevista la procedibilità d’ufficio. Nel giudizio di appello, avendo
               la difesa censurato la sentenza, tra l’altro, sul punto relativo alla sussistenza di
               detta aggravante, il Procuratore Generale - probabilmente in previsione della pos-
               sibile esclusione della circostanza e del ritorno all’ipotesi base prevista dal primo
               comma, punibile solo a richiesta di procedimento del Comandante di Corpo ex
               art. 260 c.p.m.p. - aveva prodotto in udienza l’informativa di reato nella quale il
               Comandante aveva espressamente chiesto di procedere penalmente.
                     Alla produzione documentale il difensore si era opposto ma il Collegio d’ap-
               pello, richiamando una precedente sentenza della Suprema Corte in tema di alle-
               gazione agli atti della querela di parte (Cass., Sezione Quinta, ud. 16 gennaio 2018,
               dep. 30 marzo 2018, n. 14629), aveva acquisito il documento, sulla base del rilievo


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