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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE



                  In altri termini: se è indiscutibile che la consegna può sussistere solo in
             relazione ad un servizio determinato, non sarebbe altrettanto vero l’opposto.
                  È  opportuno  notare  che  queste  osservazioni  e  quelle  che  seguiranno
             appaiono, a nostro avviso, rilevanti con riguardo anche al reato di omessa pre-
             sentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.). Quest’ultimo, infatti punisce la con-
             dotta del militare il quale, dopo essere stato comandato per lo svolgimento del
             servizio, ma prima di assumerlo, omette di intraprenderlo. Si tratta, quindi, di
             una posizione soggettiva del tutto simile a quella prevista dall’art. 139, che puni-
             sce il militare che viene colto in stato di ubriachezza non solo durante lo svol-
             gimento del servizio, ma anche dopo essere stato ad esso comandato.
                  In tale contesto si inserisce la decisione in esame che affronta il caso di un
             militare colto in stato di ubriachezza mentre era reperibile.
                  Facendo un passo indietro, bisogna rilevare che la questione era stata già
             precedentemente affrontata dalla Suprema Corte  con riferimento al caso di un
                                                           (3)
             militare in servizio di sottufficiale di giornata. In quella occasione i giudici di
             legittimità avevano agevolmente argomentato che “rientra nel concetto di ser-
             vizio anche la generica consegna per posizione di «reperibilità», condizione in
             cui il reparto fa pieno affidamento sul militare il quale resta a disposizione, pur
             non essendo tenuto a permanere in uno specifico luogo, essendo tenuto a fare
             rientro in caserma entro un’ora”. Da questo breve ma essenziale passaggio della
             sentenza, è possibile rilevare che i giudici del Supremo Collegio si sono basati
             su due asserzioni le quali, pur nella correttezza della decisione affermativa di
             responsabilità di cui hanno rappresentato il fondamento, appaiono entrambe
             discutibili: in una si identificava il concetto di servizio (inteso, evidentemente,
             come servizio determinato, idoneo quindi a costituire il presupposto perché si
             potesse configurare il reato) con quello di consegna; nell’altra si attribuiva tout
             court la natura di consegna, ancorché generica, alla posizione di reperibilità.
                  Orbene, quanto alla prima asserzione, va osservato che le pur variegate rifles-
             sioni dottrinarie sul tema, incentratesi soprattutto sul reato di violata consegna,
             sono approdate alla convincente affermazione che “servizio” e “consegna”  costi-
             tuiscono una “coppia concettuale” , in cui il primo termine è riferito all’aspetto
                                             (4)
             soggettivo del militare in relazione allo svolgimento di compiti, anche di natura
             determinata, connessi con il suo stato giuridico, mentre il secondo è costituito dalle
             prescrizioni che dettano le modalità con cui la prestazione deve essere resa .
                                                                                  (5)
                  La scindibilità della “coppia” è empiricamente dimostrata, a nostro avviso,

             (3)   Cass., Sez. Prima, ud. 5 giugno 2017 - dep. 20 giugno 2017, n. 30694.
             (4)   Si tratta di un argomento molto trattato in dottrina. Per gli opportuni approfondimenti e per i diffusi
                  riferimenti dottrinari e giurisprudenziali si rinvia a: F. UFILUGELLI, Codici penali militari, RASSEGNA DI
                  GIURISPRUDENZA E DI DOTTRINA, a cura di D. BRUNELLI, G. MAZZI; pagg. 294 e segg. Giuffré, 2001.
             (5)   La terminologia è tratta da: D. BRUNELLI, G. MAZZI, op. cit., pag. 263.

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