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SULLA CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI UBRIACHEZZA IN SERVIZIO A CARICO
                                         DEL MILITARE REPERIBILE



               dal fatto che, seguendo un corretto ordine logico, si è sempre cercato sia in dot-
               trina sia in giurisprudenza di individuare idonei criteri ermeneutici atti a fissare
               i segni distintivi del “servizio determinato”, sul presupposto che solo in loro
               presenza è possibile parlare di consegna (ad esempio: la previsione di un turno
               di avvicendamento, la necessaria continuità della prestazione, la precisa indivi-
               duazione di questa nel tempo e nello spazio ecc.) .
                                                               (6)
                     In ordine alla seconda proposizione, appare quanto meno azzardata la peren-
               torietà con cui si attribuisce valore di consegna in genere alla posizione di reperibilità,
               ben potendosi rinvenire, nel vasto e articolato contesto organizzativo delle Forze
               armate, servizi non regolati da consegne che richiedono tale particolare forma di pre-
               stazione. Con riguardo, invece, al caso di cui alla sentenza n. 49674/2019, qui in
               esame , la questione è stata affrontata e risolta rilevando che la caratteristica di deter-
                     (7)
               minatezza del servizio era rinvenibile nel fatto che si trattava di un’attività continua-
               tiva, che richiedeva una presenza costante, anche se temperata dai necessari periodi
               di riposo per recupero psicofisico, durante i quali doveva essere assicurata la pronta
               reperibilità. Sulla base di tali osservazioni, accertata la sussistenza anche degli altri ele-
               menti costitutivi del reato, è stata affermata la penale responsabilità dell’imputato.
                     Va detto, per meglio chiarire il senso e la portata della decisione, che in con-
               creto la vicenda aveva riguardato un militare impegnato in un’esercitazione come
               componente, con mansioni di autista, dell’organico di una Compagnia che dove-
               va assicurare in modo continuativo e senza interruzioni le comunicazioni tra i
               reparti speciali sul terreno. Detto militare, nell’ambito di un arco temporale in
               cui doveva essere reperibile all’interno dell’area di esercitazione, era stato colto
               in stato di ubriachezza in un locale pubblico poco distante dalla caserma.
                     La prima osservazione che merita di essere svolta riguarda la mancanza, nella
               motivazione delle sentenze di merito che hanno trattato il caso, di qualsiasi cenno
               all’esistenza di disposizioni qualificabili come consegna; d’altra parte, che si trattas-
               se di un servizio non regolato da precise consegne lo si rileva anche dalla mancata
               contestazione del reato di abbandono di posto (art. 120 c.p.m.p.) che altrimenti
               sarebbe stata di sicuro elevata, essendosi il militare allontanato dalla caserma.
                     Ciò conferma, quindi, l’assunto fatto proprio dalla dottrina prima citata e la vali-
               dità delle critiche mosse in questa sede alla sentenza n. 30694/2017, in ordine al rap-
               porto tra i concetti di “servizio determinato” e di “servizio regolato da consegne”,

               (6)   Anche sul punto, si rinvia al lavoro citato in nota 4.
               (7)   Per completezza di informazione, si evidenzia che la sentenza n. 49674/2019 in realtà non ha
                     affrontato ex professo i temi che qui specificamente interessano, ciò in quanto nei motivi di
                     ricorso non erano state formulate censure da parte del ricorrente in ordine alla configurabilità
                     del reato nei confronti di un militare in obbligo di reperibilità. In questa sede, pertanto, sono
                     richiamate le specifiche argomentazioni utilizzate nelle sentenze di merito (T.M. di Roma in
                     data 21 giugno 2018 e Corte Militare d’Appello in data 9 gennaio 2019, entrambe inedite) su
                     cui è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione, che ha rigettato il ricorso dell’imputato.

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