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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE



             presentandosi il primo sicuramente con un perimetro di maggiore ampiezza rispetto
             al secondo, che ne costituisce un sottoinsieme. A questo punto, però è necessario veri-
             ficare se la previsione della reperibilità, considerata anche nella sua incidenza sulla
             complessiva organizzazione del servizio, possa porsi come elemento di discrimine tra
             i servizi generici e quelli determinati, ancorché non regolati da consegne.
                  Inutile dire che il terreno dell’indagine è molto scivoloso. L’istituto della
             reperibilità, come già si è avuto modo di notare, trova collocazione in una serie
             estremamente varia di situazioni, legate anche a tipologie di servizio del tutto
             ordinario. Pertanto, ove si dovesse ritenere che la reperibilità sia elemento di per
             sé sufficiente a qualificare come “determinato” un servizio non regolato da
             consegne, potrebbe aversi un’estensione oltre misura della portata applicativa
             della fattispecie, nella quale ricadrebbero anche attività che tradizionalmente e
             unanimemente sono ritenute escluse, come ad esempio l’ordinario lavoro d’uf-
             ficio che, in determinate fasce orarie, può prevedere anche forme di reperibilità.
                  Sagacemente nella vicenda processuale sopra riportata non è stato valoriz-
             zato il solo fatto oggettivo della reperibilità né, come si è detto, la sua automa-
             tica riconducibilità alla nozione di consegna, bensì elementi attinenti alla strut-
             turazione propria del servizio, quali la delimitazione nel tempo e la sua neces-
             saria continuità, tale da aver richiesto la pronta sostituzione del militare postosi
             in condizioni di non poter continuare la prestazione.
                  A ciò può aggiungersi, con riferimento al reato di cui all’art. 139, che il testo
             della norma, nel definire la fattispecie con riguardo al soggetto attivo del reato,
             indica non solo la posizione soggettiva del militare “in servizio”, ma anche quella
             del militare “dopo essere stato comandato per il servizio”. Ad avviso di chi scrive,
             l’elemento letterale maggiormente significativo di tale formulazione si rinviene
             nell’espressione “comandato”, che implica non soltanto il lasso temporale inter-
             corrente tra il momento dell’assegnazione del servizio e il momento in cui esso
             ha effettivo inizio, durante il quale il reato può essere commesso, ma l’esistenza di
             uno specifico comando individualizzato sia soggettivamente sia oggettivamente,
             il che accade solo per particolari tipi di servizio e non per le ordinarie attività.
                  All’esito di queste brevi riflessioni, appare sempre più evidente quanto già
             su questa Rassegna in altra occasione si è osservato circa la necessità di un’am-
             pia revisione della legge penale militare e ciò sia nel suo assetto complessivo, sia
             con riguardo alle tante fattispecie di reato che risentono negativamente del con-
             testo storico in cui sono state pensate e di una tecnica legislativa non sempre
             ben influenzata dalla specialità della materia.
                  In particolare molti reati contro il servizio e la disciplina presentano criticità
             sotto il profilo della tenuta rispetto ai principi costituzionali di tassatività e deter-
             minatezza delle norme precettive, con conseguente necessità per l’operatore di


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