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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE



             che si trattava di un atto relativo alla procedibilità dell’azione penale che, ai sensi
             dell’art. 431 c.p.p., doveva già far parte del fascicolo di primo grado.
                  A seguito della riproposizione nel ricorso per Cassazione del motivo di
             doglianza, i supremi giudici, nella sentenza in commento, hanno confermato
             l’assunto della Corte militare d’Appello e ribadito quanto già affermato in mol-
             teplici precedenti decisioni, ancorché con riguardo all’istituto della querela. È
             stata, quindi, esclusa la sussistenza di preclusioni processuali alla produzione e
             acquisizione agli atti del giudizio del documento contenente la richiesta di pro-
             cedimento, precisando ulteriormente, con gli opportuni richiami giurispruden-
             ziali: che “nessuna disponibilità al riguardo può essere riconosciuta alle parti” ;
                                                                                       (8)
             che “il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione
             al fascicolo per il dibattimento dell’atto stesso, nel caso in cui sorgano questioni
             sull’accertamento della sua proposizione e non risultino dagli atti elementi deci-
             sivi tali da farla ritenere omessa”  e che “i documenti necessari alla verifica
                                             (9)
             sulla  procedibilità  dell’azione  penale  possono  essere  acquisiti  in  qualunque
             momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione
             non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali” .
                                                                               (10)
                  La decisione in commento appare rilevante non tanto per le conclusioni, del
             tutto prevedibili, a cui perviene, quanto perché è la prima di cui si ha notizia ad
             aver affrontato la questione con specifico riferimento non alla querela ma alla
             richiesta di procedimento ex art. 260 c.p.m.p., utilizzando come argomentazione
             fondamentale la norma dell’art. 431, comma 1, lett. a), c.p.p., riferita a tutte le con-
             dizioni di procedibilità. In tal modo, a nostro avviso, è stato segnato un ulteriore
             punto a favore della tesi, assolutamente preponderante e fatta propria anche dalla
             giurisprudenza costituzionale , che vede i due istituti accomunati dalla medesi-
                                        (11)
             ma natura giuridica di atto processuale, non soggetto quindi ad obbligo di moti-
             vazione , finalizzato a consentire la procedibilità dell’azione penale .
                                                                             (13)
                    (12)
             (8)   Cass., Sezione Quinta, ud. 12 marzo 2010 - dep. 12 aprile 2010, n. 13595.
             (9)   Cass., Sezione Seconda, ud. 28 novembre 2013 - dep. 23 gennaio 2014, n. 3187.
             (10)  Cass., Sezione Quinta, ud. 16 gennaio 2018 - dep. 30 marzo 2018, n. 14629 (citata anche nella
                  sentenza della Corte Militare d’Appello).
             (11)  Tra le svariate decisioni emanate sul punto dalla Corte Costituzionale, ci si limita a citare, tra
                  quelle più remote, la Sentenza n. 114/1982 e l’Ordinanza n. 397/1987 e, tra quelle più recenti,
                  anche se ormai anch’essa datata, la Sentenza n. 409/2000.
             (12)  Tra le altre: Cass., Sezione Prima, ud. 8 novembre 1999 - dep. 6 dicembre 1999, n. 13998, in
                  cui si precisa che la richiesta di procedimento può qualificarsi come atto amministrativo solo
                  dal punto di vista soggettivo, in quanto proveniente da un organo amministrativo.
             (13)  Non è questa la sede per addentrarsi ulteriormente nell’impervio campo delle questioni legate
                  alla natura giuridica della richiesta di procedimento del Comandante di Corpo. Sul punto si rin-
                  via alle ampie trattazioni della manualistica e sia consentito anche richiamare le considerazioni,
                  esposte in via incidentale e certamente non esaustive, in: A. SABINO, La richiesta di procedimento
                  del Comandante di Corpo: è sempre dalla data di conoscenza del fatto che decorre il termine di un mese entro
                  cui va presentata, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI, n. 3/2018, pagg. 153-155.

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